Cassazione Penale, Sentenza n. 21354/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter ord. penit. Il ricorrente denunciava: 1) travisamento degli esiti della relazione di osservazione della personalità (la relazione era invece favorevole al percorso rieducativo); 2) omissione da parte del Tribunale di sorveglianza di attivare i poteri istruttori per acquisire aggiornamenti sul trattamento, nonostante il lungo intervallo temporale e il trasferimento del detenuto; 3) mancata esecuzione delle verifiche indicate dalla Corte costituzionale n. 253/2022, pur avendo la difesa assolto l'onere di allegazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il processo al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale a quo avesse travisato il contenuto della relazione di sintesi (che esprimeva un giudizio positivo sul percorso rieducativo) e non avesse esercitato i doverosi poteri istruttori, nonostante il significativo intervallo temporale dalla relazione (13/02/2018) alla decisione (11/11/2021) e il trasferimento del detenuto. Per tali ragioni è stato disposto il rinvio perché il giudice di merito integri le informazioni e valuti nuovamente la fondatezza della domanda alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 30-ter, ordine penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Il permesso premio è parte integrante del programma di trattamento e la relativa valutazione deve basarsi sugli esiti dell'osservazione scientifica della personalità e sul parere del direttore; la domanda va valutata nell'ambito del compendio istruttorio.
art. 65 del regolamento di esecuzione dell'ordine penitenziario
art. 65 Reg. esec. Ord. Penit.
Stabilisce che la domanda di permesso deve essere corredata, dall'istituto, dagli esiti dell'osservazione della personalità e dal parere del direttore; il giudice può acquisire ulteriori informazioni a integrazione.
Il reclamo al Tribunale di sorveglianza ha natura devolutiva e sostitutiva: il Tribunale assume il potere di decidere sulla domanda e valutare gli argomenti del reclamante.
art. 666, comma 5 richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen.
art. 666, c.5 e art. 678 c.p.p.
Attribuiscono al Tribunale i poteri istruttori d'ufficio nel giudizio di reclamo; tali poteri devono essere attivati quando emergono deficit istruttori decisivi.
Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2022
La sentenza impone specifiche verifiche procedurali e istruttorie nei casi indicati; il giudice di merito deve eseguire le verifiche quando la difesa ha assolto l'onere probatorio/di allegazione prescritto dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- La richiesta di permesso premio deve essere valutata sulla base del programma di trattamento e degli esiti dell'osservazione della personalità forniti dall'istituto; il giudice non può decidere senza considerare tale compendio istruttorio.
- Il reclamo al Tribunale di sorveglianza ha natura devolutiva e sostitutiva: il Tribunale deve decidere nel merito e può (anzi deve) assumere sommarie informazioni e attivare i poteri d'ufficio quando sussistono carenze istruttorie.
- Se la relazione di osservazione è datata e nel frattempo sono intervenuti fatti rilevanti (es. lungo intervallo temporale, trasferimento in altro istituto), il giudice deve attivare i poteri istruttori per acquisire aggiornamenti sul percorso trattamentale prima di rigettare la domanda.
- Non è sufficiente interpretare negativamente una relazione che, nei fatti, esprime giudizi positivi sul trattamento; il travisamento degli atti costituisce motivo di annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Il diniego può essere legittimo senza ulteriori accertamenti solo se le risultanze disponibili sono chiare e indicano inequivocabilmente l'impossibilità di un esito favorevole (es. pericolosità accertata e assenza di prospettive di sperimentazione fruttuosa del beneficio).
- Dove la difesa abbia assolto l'onere di allegazione previsto dalla giurisprudenza e da pronunce costituzionali, il giudice è tenuto a eseguire le verifiche richieste; l'omissione può comportare l'annullamento del provvedimento.
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