Sentenza n. 261/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. 14.12.2022 prot. GE 2022/0077679 del Comune di Chieti, 3° Settore – Sviluppo del territorio, Servizio urbanistica, notificata via pec in pari data, recante l'indicazione degli “Oneri di Urbanizzazione Secondaria” e di quelli sul “Costo di Costruzione” relativamente alla realizzazione di un fabbricato ad uso uffici presso lo stabilimento della Walter Tosto s.p.a. denominato WT2, sito in via Erasmo Piaggio – pratica n. 01914250981 – 30092022 – 1802 SUDZes 600532; ... e per l’accertamento e la declaratoria ... della esenzione dal pagamento del costo di costruzione nonché della determinazione dell'onere di urbanizzazione dovuto con riferimento all'autorizzazione edilizia rilasciata alla società ricorrente giusta autorizzazione unica ZES ABRUZZO n. 637 - I.1 del 30/12/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: quantificazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per la realizzazione di un fabbricato ad uso uffici presso uno stabilimento industriale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota comunale che aveva determinato in euro 30.570,00 gli oneri di urbanizzazione e in euro 59.301,00 il costo di costruzione, per complessivi euro 89.871,00, chiedendo l'annullamento dell'atto e l'accertamento dell'esenzione dal costo di costruzione, con rideterminazione dei soli oneri di urbanizzazione in euro 9.671,83. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge regionale Abruzzo n. 89/1998 e dell'art. 19 del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che il fabbricato, pur destinato a uffici, fosse funzionalmente asservito allo stabilimento industriale WT2 e dovesse quindi essere qualificato come insediamento industriale o pertinenza di edificio produttivo, con applicazione del regime agevolato e con esclusione del costo di costruzione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria, lamentando che il Comune non avesse spiegato le ragioni dell'applicazione dei parametri previsti per i centri direzionali, nonostante la relazione tecnica descrivesse la destinazione funzionale del fabbricato e la presenza di uffici, sale riunioni e auditorium.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha distinto il regime dell'art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi, da quello del comma 2, relativo alle costruzioni destinate ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi, per le quali sono dovuti sia gli oneri di urbanizzazione sia una quota del costo di costruzione. Secondo il Collegio, la distinzione funzionale si fonda anche sulla presenza o meno di un'utenza esterna: le attività industriali di cui al comma 1 non implicano normalmente l'accesso diretto dell'utenza finale, mentre quelle direzionali e di servizi possono determinare un maggiore carico urbanistico. Nel caso concreto, il progetto riguardava un fabbricato autonomo di tre piani adibito a uffici, sale riunioni, auditorium e relativi servizi, non un edificio destinato alla trasformazione di beni o alla prestazione industriale di servizi. La collocazione all'interno dell'area produttiva e l'asservimento allo stabilimento non sono stati ritenuti sufficienti a ricondurre l'opera al regime industriale, né a qualificarla come pertinenza esente ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale Abruzzo n. 89/1998. Il fabbricato è stato quindi ricondotto alle costruzioni a destinazione direzionale di cui all'art. 19, comma 2, con conseguente legittimità della debenza del costo di costruzione. Il motivo relativo alla motivazione e all'istruttoria è stato implicitamente respinto in quanto la qualificazione dell'intervento risultava coerente con le caratteristiche edilizie descritte nella relazione tecnica e con la destinazione ad uffici. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche
La disposizione riguarda costruzioni o impianti direttamente destinati ad attività industriali o artigianali di trasformazione di beni o prestazione di servizi e comporta il pagamento del solo contributo commisurato alle opere di urbanizzazione e agli ulteriori costi specificamente previsti.
art. 19, comma 2, d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione
Le costruzioni a destinazione direzionale sono soggette sia agli oneri di urbanizzazione sia al costo di costruzione; il regime si applica al fabbricato per uffici non direttamente destinato alla produzione industriale.
art. 8, comma 4, l.r. Abruzzo 23 settembre 1998, n. 89
Il costo di costruzione non è dovuto per gli insediamenti industriali ed artigianali, anche quando trattasi di pertinenze di edifici produttivi e con differente destinazione d'uso, né per le attività di cui ai punti 1) e 2) dell’art. 1 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e relative costruzioni di servizio
L'esenzione dal costo di costruzione opera per insediamenti industriali o artigianali e per pertinenze effettivamente riconducibili alle esigenze proprie dell'edificio produttivo; non si estende automaticamente a un fabbricato autonomo destinato a uffici e servizi direzionali.
L'obbligo di motivazione non è stato ritenuto violato, poiché la qualificazione direzionale dell'intervento risultava dalle caratteristiche edilizie e funzionali del fabbricato descritte nella documentazione progettuale.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione del contributo di costruzione, la qualificazione industriale dell'immobile dipende dalla sua destinazione funzionale diretta alla trasformazione di beni o alla prestazione industriale di servizi, non dalla sola collocazione in un'area industriale o dal collegamento organizzativo con uno stabilimento produttivo.
- Un fabbricato autonomo destinato prevalentemente a uffici, sale riunioni, auditorium e servizi, anche se realizzato all'interno di un'area industriale e asservito a un'impresa produttiva, rientra nella destinazione direzionale prevista dall'art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, se non è direttamente destinato alla produzione di beni o alla prestazione industriale di servizi.
- L'esenzione dal costo di costruzione prevista per gli insediamenti industriali e artigianali e per le relative pertinenze non si applica a edifici che, pur collegati a un impianto produttivo, siano suscettibili di autonoma utilizzazione come strutture direzionali o di servizio per attività economiche diverse.
- Il criterio per la debenza degli oneri di urbanizzazione è il carico urbanistico derivante dall'intervento, inteso sia come necessità di realizzare nuove opere di urbanizzazione sia come esigenza di utilizzare più intensamente quelle esistenti.
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