Cassazione Penale, Sentenza n. 49584/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/11/2021 che aveva parzialmente riconosciuto la continuazione tra reati associativi e reati fine: il ricorrente contestava il rigetto, con riferimento al reato valutato nella terza sentenza (estorsione a Casoria), deducendo violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e motivazione illogica. La difesa aveva prodotto la sentenza del GIP dell'8/6/2009 che indicava l'area di operatività del clan Moccia anche a Casoria, argomento non adeguatamente considerato dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. Motivo: l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente motivato il rigetto della continuazione con riferimento al reato di Casoria e ha omesso di confrontarsi con le prove documentali prodotte (in particolare la sentenza del GIP del 08/06/2009), determinando una carenza ricostruttiva e una conseguente violazione di legge. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la continuazione tra reato associativo e reati fine è possibile solo se i reati fine erano programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio e ha sottolineato l'onere del giudice dell'esecuzione di esaminare compiutamente tutto il materiale probatorio sottoposto.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso: la Corte richiama che la riconducibilità in continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati fine è possibile solo se è provato che i reati fine erano programmati al momento dell'adesione al sodalizio
Norma sulla continuazione: la Corte richiede verifica puntuale dei presupposti della continuazione e ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia compiutamente esaminato le prove atte a dimostrare la programmabilità dei reati fine al momento dell'adesione
Norma che disciplina le richieste al giudice dell'esecuzione: la Corte afferma che il giudice dell'esecuzione deve valutare tutto il materiale depositato e motivare adeguatamente la decisione in ordine al riconoscimento della continuazione
Riferimento alla fattispecie di estorsione, tra i reati 'fine' per i quali si valutava il vincolo di continuazione con il reato associativo
Riferimento alla responsabilità per il concorso di persone nel reato, richiamata nelle sentenze che ricostruivano le condotte penali contestate
Riferimento alla continuazione di condotte e al trattamento sanzionatorio connesso, citato nelle sentenze cui si riferisce l'istanza
Massime di principio
- La continuazione tra reato associativo (es. art. 416-bis) e reati fine è possibile, ma non è automatica: richiede prova che i reati fine fossero programmati al momento in cui il soggetto si è determinato ad aderire al sodalizio.
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di esaminare compiutamente tutto il materiale probatorio prodotto dalle parti (comprese sentenze precedenti) e di motivare specificamente il rifiuto del riconoscimento della continuazione.
- Se il richiedente produce provvedimenti o documenti che indicano l'area di operatività del sodalizio, il giudice deve confrontarsi esplicitamente con tali elementi; l'omissione di questo esame può determinare l'annullamento dell'atto impugnato.
- Non è sufficiente l'affermazione generica che non emergono elementi: la corte deve indicare le ragioni per le quali le prove prodotte non valgono a dimostrare la programmabilità dei reati fine.
- La prova della 'estensione territoriale' o del disegno criminoso del clan è rilevante per valutare la continuità: documenti che attestano l'influenza del gruppo in più aree devono essere considerati nella decisione.
- In caso di carenze motivazionali o omissioni istruttorie, la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
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