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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49584/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/11/2021 che aveva parzialmente riconosciuto la continuazione tra reati associativi e reati fine: il ricorrente contestava il rigetto, con riferimento al reato valutato nella terza sentenza (estorsione a Casoria), deducendo violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e motivazione illogica. La difesa aveva prodotto la sentenza del GIP dell'8/6/2009 che indicava l'area di operatività del clan Moccia anche a Casoria, argomento non adeguatamente considerato dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. Motivo: l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente motivato il rigetto della continuazione con riferimento al reato di Casoria e ha omesso di confrontarsi con le prove documentali prodotte (in particolare la sentenza del GIP del 08/06/2009), determinando una carenza ricostruttiva e una conseguente violazione di legge. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la continuazione tra reato associativo e reati fine è possibile solo se i reati fine erano programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio e ha sottolineato l'onere del giudice dell'esecuzione di esaminare compiutamente tutto il materiale probatorio sottoposto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso: la Corte richiama che la riconducibilità in continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati fine è possibile solo se è provato che i reati fine erano programmati al momento dell'adesione al sodalizio

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte richiede verifica puntuale dei presupposti della continuazione e ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia compiutamente esaminato le prove atte a dimostrare la programmabilità dei reati fine al momento dell'adesione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le richieste al giudice dell'esecuzione: la Corte afferma che il giudice dell'esecuzione deve valutare tutto il materiale depositato e motivare adeguatamente la decisione in ordine al riconoscimento della continuazione

  • art. 629 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di estorsione, tra i reati 'fine' per i quali si valutava il vincolo di continuazione con il reato associativo

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla responsabilità per il concorso di persone nel reato, richiamata nelle sentenze che ricostruivano le condotte penali contestate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla continuazione di condotte e al trattamento sanzionatorio connesso, citato nelle sentenze cui si riferisce l'istanza

Massime di principio

  • La continuazione tra reato associativo (es. art. 416-bis) e reati fine è possibile, ma non è automatica: richiede prova che i reati fine fossero programmati al momento in cui il soggetto si è determinato ad aderire al sodalizio.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di esaminare compiutamente tutto il materiale probatorio prodotto dalle parti (comprese sentenze precedenti) e di motivare specificamente il rifiuto del riconoscimento della continuazione.
  • Se il richiedente produce provvedimenti o documenti che indicano l'area di operatività del sodalizio, il giudice deve confrontarsi esplicitamente con tali elementi; l'omissione di questo esame può determinare l'annullamento dell'atto impugnato.
  • Non è sufficiente l'affermazione generica che non emergono elementi: la corte deve indicare le ragioni per le quali le prove prodotte non valgono a dimostrare la programmabilità dei reati fine.
  • La prova della 'estensione territoriale' o del disegno criminoso del clan è rilevante per valutare la continuità: documenti che attestano l'influenza del gruppo in più aree devono essere considerati nella decisione.
  • In caso di carenze motivazionali o omissioni istruttorie, la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito.

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