Sentenza del 12/03/2018 n. 520 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Conciliazione giudiziale ed extragiudiziale - Esame e definizione preventiva della controversia - Perfezionamento della conciliazione - Con la conciliazione si esaurisce il rapporto e ne sorge un altro sulla base dell'accordo conciliativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il mantenimento delle somme derivanti dai prelevamenti bancari qualificati come compensi, sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che aveva dichiarato illegittima la presunzione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 limitatamente alla parola "compensi", dovesse produrre effetti anche sulla conciliazione giudiziale già perfezionata. La controversia era stata definita mediante conciliazione, con riduzione del 20% dei prelevamenti recuperati a tassazione e pagamento della prima rata. Il contribuente chiedeva quindi l'annullamento parziale del ruolo relativo alle rate residue.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello. Ha ritenuto che la conciliazione giudiziale, perfezionata con l'accordo tra le parti e il pagamento della prima rata, avesse estinto il rapporto tributario originario e dato luogo a un nuovo rapporto fondato sull'accordo conciliativo, avente efficacia esecutiva. Il successivo mancato pagamento delle rate non determina la caducazione dell'accordo, ma consente all'Ufficio di recuperare coattivamente le somme dovute. La pronuncia di incostituzionalità del 2014, intervenuta oltre un anno dopo la conciliazione, non può travolgere un rapporto ormai definito. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La conciliazione fuori udienza si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo.
La conciliazione definisce la lite e sostituisce il rapporto tributario originario con un nuovo rapporto fondato sull'accordo raggiunto dalle parti.
Art. 48-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La conciliazione in udienza si perfeziona con la redazione del processo verbale.
Il processo verbale indica le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento e costituisce il fondamento del nuovo rapporto obbligatorio.
Art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma limitatamente alla parola "compensi".
Per i lavoratori autonomi non opera la presunzione secondo cui i prelevamenti dai conti correnti bancari costituiscono compensi, ma la declaratoria non incide sui rapporti già definitivamente esauriti.
Art. 136, comma 1, della Costituzione
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La cessazione di efficacia della norma non comporta, nel caso esaminato, la riapertura o la caducazione di rapporti tributari già definiti mediante conciliazione.
Artt. 1969-1973 e seguenti del codice civile
La conciliazione, assimilabile a una transazione, può essere rimessa in discussione solo ricorrendo specifiche cause di annullabilità o invalidità, che nel caso concreto non sono state dimostrate.
Massime di principio
- La conciliazione giudiziale perfezionata secondo le forme previste dalla legge definisce la controversia e crea un nuovo rapporto obbligatorio autonomo rispetto all'atto tributario originariamente impugnato.
- Il mancato pagamento delle rate concordate non fa rivivere la controversia originaria e non invalida automaticamente la conciliazione; legittima invece l'Amministrazione a recuperare le somme residue.
- Una successiva pronuncia di incostituzionalità non travolge, di regola, i rapporti già esauriti tramite conciliazione, transazione, giudicato o altri strumenti definitivi.
- Per contestare una conciliazione già perfezionata non è sufficiente invocare una successiva modifica dell'interpretazione normativa: occorre dimostrare uno specifico vizio di validità o una causa di annullabilità dell'accordo.
- Quando una controversia tributaria viene conciliata, l'eventuale impugnazione successiva deve concentrarsi sull'accordo conciliativo e sui suoi eventuali vizi, non semplicemente sulla legittimità dell'originaria pretesa fiscale.
Testo integrale
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