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Sentenza

Sentenza del 12/03/2018 n. 127 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Dichiarazione dei redditi - Compilazione Quadro RW - Conferimento soci - Obbligo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo di compilare il quadro RW in presenza di investimenti o attività finanziarie detenuti all'estero, anche quando tali investimenti siano infruttiferi nel periodo d'imposta. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l'omissione non fosse sanzionabile, anche considerando le comunicazioni già effettuate dagli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 201/2011. La massima esclude tale sostituzione e qualifica l'omessa compilazione come violazione sostanziale, poiché limita la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di effettuare i controlli sui flussi di capitale tra l'Italia e l'estero.

La decisione

Il ricorso del contribuente è stato respinto, con conferma dell'obbligo di compilazione del quadro RW. L'adempimento è stato ritenuto autonomo rispetto alle comunicazioni degli intermediari e necessario anche in assenza di redditi o rendimenti prodotti dall'investimento estero. L'omissione non è stata considerata una violazione meramente formale, perché può ostacolare il monitoraggio fiscale e il contrasto all'occultamento di imponibili all'estero.

Norme richiamate

  • Art. 11 del D.L. n. 201/2011

    Le comunicazioni effettuate dagli intermediari finanziari non sostituiscono l'obbligo personale del contribuente di indicare nel quadro RW gli investimenti e le attività estere soggetti a monitoraggio fiscale.

Massime di principio

  • La detenzione di investimenti o attività finanziarie all'estero può comportare l'obbligo di compilare il quadro RW anche se l'investimento non ha prodotto redditi o rendimenti nel periodo d'imposta.
  • L'obbligo dichiarativo del contribuente è autonomo rispetto agli obblighi informativi degli intermediari finanziari; la segnalazione dell'intermediario non elimina né sana l'omessa indicazione nel quadro RW.
  • L'omessa compilazione può essere considerata sostanziale quando impedisce o rende più difficile il controllo dei flussi finanziari internazionali, anche in assenza di maggiore imposta dovuta.
  • In situazioni analoghe occorre verificare non solo l'esistenza di redditi esteri, ma anche la mera disponibilità, titolarità o partecipazione in investimenti e attività estere soggetti a monitoraggio fiscale.

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