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Sentenza

Sentenza del 12/03/2018 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Prescrizione decennale -sospensione prescrizione- prescrizione rimborso-istanza rimborso-fermo contabile Presidente: Macagno, Relatore: Altare

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di rimborso è stata ritenuta non più esigibile per intervenuta prescrizione decennale, non potendo il contribuente invocare la sospensione derivante da giudizi relativi ad annualità diverse e non connesse. È stato inoltre chiarito che il fermo contabile non impone all'Agenzia delle Entrate di sospendere necessariamente l'erogazione dei crediti, ma le consente soltanto di farlo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la prescrizione decennale del diritto al rimborso di crediti fiscali, l'effetto sospensivo della prescrizione derivante da precedenti giudizi e il cosiddetto fermo contabile. Il principio affermato è che la prescrizione non viene sospesa da giudizi riferiti a dichiarazioni o annualità successive e non connessi direttamente alla dichiarazione da cui deriva il credito. Pertanto, anche se il credito è fondato nel merito, una volta decorso il termine decennale non è più riscuotibile. Il fermo contabile attribuisce inoltre all'Agenzia delle Entrate una mera facoltà di sospendere l'erogazione dei crediti, non un obbligo.

Norme richiamate

  • Prescrizione ordinaria decennale

    Il diritto al rimborso di crediti fiscali è soggetto, in linea generale, al termine ordinario di prescrizione decennale. Decorso tale termine senza un valido atto interruttivo o sospensivo, il credito non è più riscuotibile, anche se originariamente fondato.

  • Sospensione della prescrizione

    La sospensione della prescrizione richiede un giudizio direttamente riferibile alla dichiarazione o al rapporto tributario da cui deriva il credito. Non sono sufficienti controversie relative ad annualità successive, autonome o prive di connessione con il credito oggetto di rimborso.

  • Fermo contabile

    Il fermo contabile non determina un obbligo automatico dell'Agenzia delle Entrate di sospendere l'erogazione dei crediti. Esso attribuisce all'Amministrazione una facoltà discrezionale di sospensione.

Massime di principio

  • Per conservare il diritto a un rimborso fiscale è necessario verificare il termine decennale e compiere tempestivamente eventuali atti idonei a interrompere o sospendere la prescrizione.
  • Un giudizio tributario sospende o incide sulla prescrizione solo se riguarda direttamente il rapporto o la dichiarazione da cui nasce il credito; controversie su annualità diverse non producono automaticamente tale effetto.
  • La fondatezza sostanziale del credito non è sufficiente a renderlo esigibile se il diritto al rimborso è ormai prescritto.
  • Il fermo contabile non garantisce né impone la sospensione dell'erogazione: l'Amministrazione può sospendere il pagamento, ma non è necessariamente tenuta a farlo.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra esistenza del credito, sua esigibilità, decorso della prescrizione ed eventuali atti interruttivi o sospensivi documentabili.

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