Sentenza del 12/03/2018 n. 57 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti chiedevano la restituzione delle maggiori imposte IRPEF versate sugli emolumenti percepiti tra il 2008 e il 2011 come indennità di vigilanza scalo. Sostenevano che tali somme, maturate in anni precedenti ma corrisposte tardivamente per cause indipendenti dalla loro volontà, dovessero essere qualificate come arretrati di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del TUIR e assoggettate a tassazione separata, anziché a tassazione ordinaria. L'Agenzia delle Entrate riteneva invece che il ritardo fosse fisiologico, poiché collegato al complesso iter burocratico di liquidazione, e quindi non idoneo a giustificare la tassazione separata.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi e ordinato la restituzione delle somme. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che gli emolumenti, riferibili ad anni precedenti e corrisposti per cause non dipendenti dalla volontà dei contribuenti, rientrassero nella disciplina della tassazione separata. Il Collegio ha escluso che il cosiddetto ritardo fisiologico elaborato dall'Amministrazione finanziaria potesse costituire una causa di esclusione prevista dalla legge. L'Agenzia è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del grado d'appello, liquidate in 2.000 euro oltre IVA e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 51, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, riferibili al rapporto di lavoro.
La norma applica il principio di cassa, considerando rilevante il momento della percezione, con il meccanismo della cosiddetta cassa allargata per le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell'anno successivo.
Art. 17, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti sono soggetti a tassazione separata quando la loro percezione tardiva dipende da cause non imputabili alla volontà delle parti. Secondo la sentenza, la legge non distingue tra ritardi fisiologici e ritardi di altra natura.
Art. 39, comma 5, d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011
Norma interpretativa relativa ai compensi corrisposti ai giudici delle commissioni tributarie.
La norma prevedeva la tassazione ordinaria dei compensi dei giudici tributari corrisposti entro l'anno d'imposta successivo, ma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché introduceva una disparità di trattamento rispetto ad altri redditi assimilati al lavoro dipendente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 142/2014
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che assoggettava a tassazione ordinaria i compensi dei giudici tributari corrisposti nell'anno successivo, valorizzando il principio di parità di trattamento tributario.
Cassazione, sentenza n. 18667/2002
Secondo l'orientamento richiamato, la tassazione separata si applica agli emolumenti arretrati senza che la specifica causa del ritardo incida sull'applicazione del regime.
Cassazione, Sezione Quinta, sentenza n. 196 del 10 gennaio 2004
La decisione è richiamata come ulteriore conferma dell'applicazione della tassazione separata agli emolumenti arretrati.
Massime di principio
- Quando un compenso di lavoro dipendente è riferibile ad anni precedenti ma viene pagato successivamente per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, può trovare applicazione la tassazione separata prevista dall'art. 17 del TUIR.
- Il ritardo nella liquidazione non perde necessariamente rilevanza solo perché deriva da procedure burocratiche o amministrative complesse; tali circostanze possono costituire cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
- Il criterio del cosiddetto ritardo fisiologico elaborato dall'Amministrazione finanziaria non può, da solo, escludere la tassazione separata se non trova uno specifico fondamento normativo.
- Per valutare il regime fiscale occorre verificare il periodo di maturazione del compenso, il momento della concreta erogazione e l'assenza di responsabilità o volontà del lavoratore nel determinare il ritardo.
- La tassazione separata mira a evitare che la progressività delle aliquote penalizzi redditi maturati in anni precedenti ma concentrati fiscalmente nell'anno della percezione.
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