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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31301/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La lite originava da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 20 marzo 2009 e da un collegato mandato a vendere conferito dalla promittente venditrice alla sorella. La ricorrente sosteneva di aver legittimamente receduto dal preliminare per inadempimento della controparte nel pagamento del prezzo, con diritto a trattenere la caparra confirmatoria di euro 70.000, e chiedeva anche di accertare la risoluzione del mandato, nonché la restituzione di euro 200.000 incassati dalla resistente quale mandataria per una successiva vendita del 23 giugno 2009, con compensazione tra le reciproche partite e condanna al pagamento del saldo. Il tribunale aveva accolto in sostanza tali domande, ma la corte d’appello aveva ritenuto nulla la notificazione dell’atto introduttivo di primo grado e aveva rimesso le parti davanti al tribunale per la riassunzione. Avverso tale sentenza la soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione. Prima della trattazione, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso; la controricorrente depositava atto di accettazione della rinuncia, ma non rituale perché sottoscritto dal solo difensore senza procura speciale a rinunciare agli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha precisato che l’accettazione della rinuncia non era rituale, ma ciò non impediva comunque l’estinzione, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’effetto estintivo anche senza accettazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo al rigetto, all’inammissibilità o all’improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 1385 c.c.

    richiamato quale base del recesso del promittente venditore e della caparra confirmatoria nel rapporto preliminare, secondo la ricostruzione del giudice di merito

  • art. 391 c.c.

    la Corte esclude l’applicazione della disciplina richiamata per effetto della rinuncia al ricorso, nel caso concreto

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione; resta ferma la condanna alle spese

  • contributo unificato

    il raddoppio è escluso perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non per estinzione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia comporta comunque la condanna del ricorrente rinunciante alle spese del giudizio, salvo diversa regolazione consentita dalla legge.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non è estensibile in via analogica alle ipotesi di estinzione per rinuncia.
  • In presenza di rinuncia al ricorso per cassazione, l’eventuale accettazione della controparte deve essere rituale e sottoscritta con i necessari poteri, ma la mancanza di ritualità non impedisce l’effetto estintivo derivante dalla rinuncia stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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