Sentenza n. 104/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 2 del 13 marzo 2024 di approvazione del nuovo Piano regolatore generale - Parte strutturale, pubblicato sul B.U.R. della Regione Umbria in data 28 maggio 2024, nella parte in cui incide ed interessa la proprietà del ricorrente; nonché di tutti gli atti e delibere del procedimento di formazione del PRG ad essa presupposti e connessi, inclusi, per quanto occorrer possa, la delibera del Consiglio comunale n. 29 del 19 luglio 2021, la delibera del Consiglio comunale n. 29 del 10 maggio 2023, l’Accordo definitivo del 15 gennaio 2024, la determinazione dirigenziale n. 519 del 17 gennaio 2024 della Regione Umbria - Servizio urbanistica e la determinazione dirigenziale n. 94 del 10 gennaio 2022 della Regione Umbria – Servizio valutazioni ambientali, richiamati nelle premesse della D.C.C. n. 2 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio comunale di approvazione del nuovo PRG - Parte strutturale, nella parte in cui individua la proprietà del ricorrente tra le aree per attrezzature pubbliche non attuate del previgente Programma di fabbricazione
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la previsione del nuovo PRG deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, sotto diversi profili, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Ha sostenuto che la nuova classificazione dell'area fosse formulata in termini generici, non tenesse conto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del terreno e modificasse senza adeguata motivazione la precedente classificazione come zona A3 di valore ambientale. Ha inoltre dedotto il contrasto della scelta con gli stessi criteri di sviluppo territoriale del PRG, orientati a concentrare l'espansione urbana sul versante nord-est, nonché l'omessa considerazione del declino demografico ed economico della zona, delle difficoltà di collegamento con la viabilità generale e delle alternative localizzative prospettate nelle osservazioni procedimentali. Il Comune aveva dichiarato parzialmente accoglibile la prima osservazione, suggerendo una significativa riduzione dell'area, e accoglibile la proposta di localizzazione sull'altra sponda del fiume Timia, ma la destinazione era rimasta rappresentata nel PRG strutturale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale. L'art. 11 delle NTA del PRG strutturale stabilisce infatti che l'individuazione delle aree per attrezzature pubbliche non attuate del previgente Programma di fabbricazione non ha valore conformativo; tali aree sono soltanto valutate prioritariamente in sede di PRG operativo ai fini del dimensionamento delle attrezzature pubbliche. La previsione non determina ancora né l'effettiva destinazione dell'area a una specifica opera pubblica né il relativo dimensionamento o localizzazione, che potranno riguardare anche attrezzature diverse e aree ulteriori. Non era pertanto possibile individuare, allo stato, un'incidenza lesiva attuale sui valori ambientali, storici e paesaggistici o sulla proprietà del ricorrente. Le stesse controdeduzioni comunali confermavano che la riduzione dell'area e la localizzazione concreta sarebbero state esaminate nella successiva fase del PRG operativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione delle amministrazioni.
Norme richiamate
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per carenza di motivazione della scelta pianificatoria, ma il giudice non ha esaminato nel merito tale censura, avendo rilevato l'assenza di una lesività attuale.
art. 28 l.r. n. 1/2015
Richiamato quale fondamento della presentazione delle osservazioni del privato nella procedura di formazione del piano.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale.
Massime di principio
- È inammissibile per carenza di interesse attuale l'impugnazione di una previsione di piano strutturale che individui un'area soltanto ai fini di una valutazione prioritaria nella successiva fase operativa, senza valore conformativo e senza determinare ancora una concreta destinazione a una specifica opera pubblica, il relativo dimensionamento o la definitiva localizzazione.
- La previsione pianificatoria non è immediatamente lesiva quando rimette a un successivo strumento urbanistico l'effettiva individuazione e il dimensionamento delle aree per attrezzature pubbliche e consente che tali attrezzature siano collocate anche in aree diverse da quelle indicate nella fase strutturale.
- La potenziale ampiezza delle future destinazioni a opere pubbliche non consente, da sola, di configurare una lesione attuale se il piano non individua concretamente l'opera, la localizzazione definitiva e l'incidenza urbanistica sulla proprietà.
- Le osservazioni procedimentali e le controdeduzioni dell'amministrazione possono confermare l'assenza di lesività attuale quando evidenziano che la riduzione dell'area e la localizzazione concreta saranno valutate nella successiva fase operativa del piano.
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