Cassazione Penale, Ordinanza n. 32750/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati dal Tribunale di Vercelli e dalla Corte d'appello di Torino alla pena di tre mesi di reclusione ciascuno per furto pluriaggravato, commesso in concorso, ai sensi degli artt. 110, 624 e 625, comma 2, nn. 4, 5 e 7 c.p. Un imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sostenendo che il beneficio avrebbe potuto essere disposto previa separazione della posizione processuale o dei reati per i quali esso era ammissibile. Tre imputati hanno denunciato violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 c.p., 64, 533 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e dell'art. 6 CEDU, nonché travisamento della prova e inosservanza dei principi sovranazionali, contestando la ricostruzione probatoria e la motivazione sulla loro partecipazione al furto. Un ulteriore motivo, proposto da uno degli imputati, riguardava la valutazione delle sue dichiarazioni e il dedotto travisamento della prova. Tutti i ricorrenti hanno infine censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo l'erronea valutazione della lieve entità dell'episodio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla messa alla prova, affermando che, in procedimenti cumulativi comprendenti anche reati non ammessi al beneficio, la sospensione non può essere ottenuta mediante separazione dei processi o dei reati. Ha dichiarato non consentite le censure sul travisamento della prova e sui vizi motivazionali, rilevando che la motivazione della Corte d'appello era specifica, coerente e priva di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza del concorso di persone, poiché le imputate avevano contribuito al prelievo della refurtiva e, mediante scambi di sguardi, avevano agevolato l'azione furtiva, senza limitarsi alla mera presenza. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il motivo relativo alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha confermato che il fatto non era di particolare tenuità, considerando la condotta concorsuale e la finalità di rivendita della merce. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità concorsuale è stata ritenuta configurabile anche attraverso condotte di agevolazione dell'azione furtiva, ulteriori rispetto alla mera presenza sul luogo del fatto.
La disposizione individua il delitto di furto contestato agli imputati.
art. 625, comma 2, nn. 4, 5 e 7 c.p.
Le aggravanti del furto hanno concorso a qualificare il fatto come furto pluriaggravato.
La messa alla prova non è stata ritenuta accessibile in modo parziale nei procedimenti cumulativi comprendenti reati diversi da quelli ammessi al beneficio.
È stato richiamato in relazione alla disciplina processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova.
art. 90 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È stato invocato nel motivo relativo alla messa alla prova, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
La separazione dei processi non può essere disposta strumentalmente per consentire l'accesso a un rito differenziato limitatamente ad alcuni reati.
È stato richiamato nel motivo concernente la valutazione delle dichiarazioni dell'imputato.
È stato richiamato nel motivo relativo alla valutazione probatoria e all'affermazione di responsabilità.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte ha ritenuto rispettato l'obbligo di motivazione della sentenza di merito e non ravvisabile un travisamento decisivo della prova.
art. 6 CEDU
È stato invocato in relazione ai principi sovranazionali sul giusto processo, senza che la Corte ravvisasse violazioni.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata perché la condotta concorsuale e la finalità di rivendita escludevano la lieve entità.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei procedimenti cumulativi aventi a oggetto anche reati non rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 168-bis c.p., la messa alla prova non può essere disposta limitatamente ai reati ammissibili mediante separazione del processo o dei capi d'imputazione, poiché la definizione parziale è incompatibile con la funzione dell'istituto e con la prognosi di risocializzazione richiesta.
- Il concorso di persone nel reato può essere integrato da condotte di concreta agevolazione dell'azione criminosa, come il contributo al prelievo della refurtiva o segnali diretti a facilitare l'azione, e non richiede necessariamente l'esecuzione materiale dell'intera condotta tipica; la mera presenza, invece, non è di per sé sufficiente.
- In sede di ricorso per cassazione, il travisamento della prova e il vizio di motivazione devono riguardare un dato probatorio decisivo, oggettivamente univoco e immediatamente dimostrabile, idoneo a disarticolare il ragionamento della sentenza; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sostituire la valutazione della Corte di cassazione a quella del giudice di merito quando la decisione esponga un percorso argomentativo specifico, coerente e privo di manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in ragione delle modalità della condotta concorsuale e della finalità perseguita, quale la sottrazione della merce destinata alla rivendita, anche quando la pena concretamente inflitta sia contenuta.
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