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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34195/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo appello contro la decisione di primo grado di rigetto del ricorso avverso una cartella di pagamento per tasse automobilistiche 2014. Con l’unico motivo ha dedotto violazione degli artt. 38 e 51 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 83, commi 2 e 21, del d.l. n. 18/2020 conv. dalla l. n. 27/2020 e dell’art. 36 del d.l. n. 23/2020 conv., sostenendo che il giudice d’appello aveva erroneamente calcolato il termine semestrale dalla data di deposito della sentenza di primo grado (16 dicembre 2019) senza considerare la sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza COVID-19; secondo la ricorrente, l’appello notificato il 7 luglio 2020 era quindi tempestivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha rilevato che la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020, come prorogata dall’art. 36 del d.l. n. 23/2020, incideva sul computo del termine per proporre appello. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 16 dicembre 2019 e l’appello era stato notificato il 7 luglio 2020, la Corte ha escluso la tardività dichiarata dal giudice regionale. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel computo dei termini per impugnare occorre considerare le sospensioni processuali disposte dalla normativa emergenziale COVID-19, quando applicabili al rito interessato.
  • La declaratoria di tardività dell’impugnazione è erronea se il giudice non tiene conto della sospensione del decorso del termine lungo conseguente a norme speciali sopravvenute.
  • Quando l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile per asserita tardività, ma la questione richiede ulteriori accertamenti in fatto sul merito dei motivi di gravame, la causa va cassata con rinvio al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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