Cassazione Civile, Ordinanza n. 02647/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla vendita di piante tartufigene nell'ambito di rapporti commerciali fra una società distributrice e una società agricola acquirente, con successivi rapporti a monte con il produttore pubblico originario del materiale vegetale. La parte ricorrente, quale procuratore speciale della società agricola, aveva agito per ottenere la risoluzione dei contratti di fornitura stipulati nel 1992, 1993 e 1994, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni, assumendo che le piante vendute dalla controparte distributrice fossero prive di inoculo tartufigeno e quindi inadempienti sotto forma di aliud pro alio. In appello la controparte distributrice aveva impugnato la sentenza di primo grado; la Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile il gravame principale per tardività, perché la prima notificazione era stata eseguita presso il vecchio domicilio del difensore della destinataria, già trasferito e comunicato al COA, e la rinnovazione era avvenuta oltre il termine semestrale. Era stata dichiarata inammissibile anche l'impugnazione incidentale adesiva della società agricola, proposta oltre il termine ordinario. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) la sanatoria del vizio di notifica per effetto dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva disposto la rinnovazione e per effetto della costituzione della controparte; 2) la perdurante efficacia del domicilio eletto nel primo grado fino al passaggio in giudicato; 3) la violazione del giudicato e dell'art. 115 c.p.c. per non avere la Corte valorizzato precedenti sentenze e documenti che, a suo dire, individuavano il Ministero quale responsabile della filiera produttiva; 4) la violazione delle norme sull'impugnazione incidentale e sulla legittimazione, sostenendo che l'interesse ad impugnare fosse sorto solo per effetto dell'appello principale; 5) la violazione dell'art. 2900 c.c. e dell'art. 105 c.p.c. per la richiesta di tutela del credito e di manleva. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per carenza di legittimazione ad impugnare della ricorrente rispetto al capo che dichiarava tardivo l'appello principale della distributrice, ha confermato la correttezza della declaratoria di inesistenza della prima notifica e di tardività della seconda, ha ribadito che l'impugnazione incidentale adesiva segue il termine ordinario e diviene inefficace se cade l'impugnazione principale e ha reputato inammissibili o comunque infondati i motivi residui, rilevando anche che mancava prova certa dell'identità tra le piante oggetto dei diversi contratti e che i precedenti giudicati invocati non potevano estendersi alla presente lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso per difetto di legittimazione ad impugnare e ha ritenuto infondati o inammissibili i restanti motivi, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma. È stato ribadito che la notificazione dell'atto di appello effettuata al vecchio indirizzo del difensore della parte appellata, dopo il trasferimento dello studio professionale, era inesistente e non sanabile, con conseguente tardività del gravame principale. Di riflesso, è stata confermata l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo adesivo proposto dalla società agricola. La Corte ha inoltre escluso che i precedenti giudicati richiamati potessero fare stato nella presente controversia e ha osservato che non era stata fornita prova certa dell'identità tra le piante vendute nei diversi rapporti contrattuali, né della riconducibilità del danno al contratto invocato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato per la successione a titolo universale dell'ente pubblico nei rapporti della controllata o dell'ente in liquidazione.
non opera la sanatoria quando la notificazione è inesistente e non ha raggiunto il suo scopo.
il domicilio dichiarato non esonera dall'onere di notificare al domicilio reale del procuratore quando questo sia mutato e risultante dagli atti o dall'albo.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la sanabilità dei vizi della citazione/notifica mediante rinnovazione.
termine breve per l'impugnazione, rilevante ai fini della tardività della seconda notifica dell'appello.
termine lungo semestrale per proporre impugnazione, decorso il quale l'appello era ormai tardivo.
l'impugnazione incidentale tardiva presuppone un'impugnazione principale ammissibile; se la principale è inammissibile, quella incidentale perde efficacia. Inoltre, la forma adesiva segue il termine ordinario quando l'interesse a impugnare sorge dalla sentenza e non dall'altrui gravame.
richiamato per sottolineare la doppia conforme di merito e la limitazione del sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale.
invocato per estendere all'appello le norme del procedimento davanti al tribunale.
dedotto come violato per asserita ignoranza delle risultanze documentali; la Corte ha ritenuto la censura una richiesta di rivalutazione del merito.
invocato dalla ricorrente per sostenere la legittimazione e l'intervento/azione nei confronti del terzo.
richiamato per dedurre l'efficacia del giudicato delle precedenti sentenze, esclusa dalla Corte per diversità di oggetto e parti.
invocato per affermare la tutela del credito e la possibilità di agire a protezione delle ragioni patrimoniali connesse.
menzionato dalla ricorrente come base della pretesa di garanzia, ma senza accoglimento.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso il vecchio indirizzo del difensore già trasferito, quando il nuovo recapito sia agevolmente conoscibile dagli atti o dall'albo, è inesistente in rerum natura e non è sanabile per raggiungimento dello scopo mediante costituzione dell'appellato.
- L'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore ha funzione meramente topografica e non impedisce al notificante di dover verificare l'effettivo domicilio professionale del difensore se questo sia mutato durante o dopo il primo grado, specie quando lo studio rientri nel medesimo circondario.
- Se l'appello principale è dichiarato inammissibile per tardività, l'appello incidentale tardivo perde efficacia; l'impugnazione incidentale tardiva presuppone infatti un'impugnazione principale ammissibile che abbia rimesso in discussione l'assetto degli interessi accettato dalla parte non appellante.
- L'impugnazione incidentale adesiva, quando non è determinata dall'altrui gravame ma mira soltanto a riproporre censure già maturate con la sentenza di primo grado, deve essere proposta nel termine ordinario di impugnazione e non può beneficiare della disciplina dell'art. 334 c.p.c.
- Il giudicato invocato per estensione ad altra lite non opera quando il nuovo giudizio coinvolga contratti diversi, periodi diversi o un diverso perimetro soggettivo e oggettivo della controversia.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio istruttorio: la censura che mira a sostituire una diversa lettura dei documenti e delle prove alla ricostruzione dei giudici di merito è inammissibile, soprattutto in presenza di doppia conforme.
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