Cassazione Penale, Sentenza n. 09810/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la condanna (GIP di Parma, 1/10/2024) a 2 anni e 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa per il reato di truffa aggravata. I motivi di ricorso erano: (1) censura formale circa la indicazione del giudice procedente (GIP vs GUP); (2) doglianza per mancata ammissione alla messa alla prova (presunta carenza di motivazione e mancata valutazione positiva dei presupposti); (3) rilevazione errata dell'aggravante del "pericolo immaginario" ex art. 640, comma 2 c.p. e mancata valutazione dell'attenuante ex art. 114 c.p.; (4) mancato riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno (art. 62, n. 6 c.p.), nonostante restituzioni e offerte riparatorie; (5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della conseguente determinazione della pena vicino al minimo edittale (artt. 62-bis e 133 c.p.). Sono altresì dedotte questioni procedurali sulla trattazione orale del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse; il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la valutazione negativa sulla messa alla prova è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e adeguatamente motivata; il quarto e il quinto motivo sono stati respinti (il risarcimento ritenuto insufficiente e le attenuanti generiche correttamente non riconosciute). Sul terzo motivo la decisione è stata invece in parte accolta: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante del "pericolo immaginario" ma ha censurato la Corte territoriale per l'assenza di motivazione specifica circa la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. Per questa carenza la sentenza impugnata è stata annullata in parte e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna affinché valuti, alla luce delle risultanze processuali, la sussistenza o meno dell'attenuante ex art. 114 c.p. Nel resto il giudizio di merito è confermato, per cui la condanna sostanzialmente rimane.
Norme richiamate
Richiesto un interesse attuale e concreto all'impugnazione; la mera rettificazione formale (es. diversa denominazione del giudice) non dà luogo ad interesse utile se non incide concretamente sulla posizione processuale dell'impugnante
artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.
Citate in relazione alla messa alla prova; la Corte ricorda che l'ammissione alla messa alla prova è rimessa alla prognosi del giudice di merito e il sindacato in Cassazione è limitato ai vizi di motivazione
La circostanza aggravante del "pericolo immaginario" integra la truffa vessatoria quando si prospetti alla vittima un pericolo inesistente finalizzato ad ottenere un profitto; è una fattispecie di natura oggettiva applicabile anche a chi partecipa alla realizzazione del reato senza essere l'originario artefice della minaccia
Attenuante per ruolo minimo; la Corte ha ritenuto che la mancata motivazione della Corte territoriale su detta attenuante costituisca vizio grave che impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame
L'attenuante per risarcimento del danno richiede la riparazione integrale, sia patrimoniale sia non patrimoniale, antecedente al giudizio di primo grado; il giudice può valutare la congruità delle somme offerte indipendentemente dall'accettazione della vittima
Le attenuanti generiche e la determinazione della pena sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la presenza di vizio motivazionale o manifesta illogicità
Richiamato nella prospettazione difensiva (possibile richiesta di sentenza ex art. 129 c.p.p. a seguito di remissione di querela); la Corte non ha dato rilievo automatico in mancanza del riconoscimento delle attenuanti richieste
Regola procedurale sulla richiesta di trattazione orale
La richiesta di discussione orale deve essere presentata con istanza autonoma e tempestiva alla cancelleria; non può essere surrogata dalla menzione nell'atto di ricorso
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione occorre provare un interesse concreto e attuale: censure meramente formali che non comportano un vantaggio reale sono inammissibili
- La valutazione sull'ammissione alla messa alla prova è eminentemente discrezionale e sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o illogicità manifesta
- La circostanza aggravante del "pericolo immaginario" (truffa vessatoria) ha natura oggettiva e può essere applicata anche ai partecipanti che non hanno personalmente creato la minaccia, quando il complesso delle condotte abbia effettivamente indotto l'errore nella vittima
- La mancata valutazione motivata di una attenuante richiesta dall'imputato (es. art. 114 c.p.) è vizio grave: la sentenza può essere annullata e rinviata perché la Corte territoriale compia l'analisi dovuta
- Per ottenere l'attenuante per integrale risarcimento (art. 62, n. 6 c.p.) il risarcimento deve essere effettivo e comprensivo anche del danno non patrimoniale; l'accettazione della vittima non sostituisce la valutazione giudiziale della congruità
- Le attenuanti generiche richiedono una valutazione motivata e particolareggiata ai fini della quantificazione della pena; la Cassazione non procede a ricalcoli di merito se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente
- Le istanze procedurali (p. es. richiesta di trattazione orale) devono rispettare la forma e i termini previsti: una mera preannunciazione nell'atto di ricorso non è sufficiente
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