Sentenza n. 2791/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della determina di Aria n. 826 del 6/10/2025 di aggiudicazione definitiva a Fastweb spa della "ARIA_2024_900_F - Procedura ristretta ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione della rete fonia - dati di Regione Lombardia e delle reti BMS di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli"; - della nota di Aria spa prot. n. IA.2025.0083201 del 06/10/2025 di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva a Fastweb spa della "ARIA_2024_900_F - Procedura ristretta ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione della rete fonia - dati di Regione Lombardia e delle reti BMS di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli"; - della nota Aria prot. n. IA.2025.0082311 del 02/10/2025 contenente la proposta di aggiudicazione della procedura in favore del predetto operatore; ove occorrer possa, del Capitolato tecnico di gara laddove dovesse interpretarsi nel senso di imporre una soluzione fisica/integrata per gli appliance locali ma non per l'appliance di controllo; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, tra i quali i verbali di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva a Fastweb della procedura ristretta per i servizi di gestione e manutenzione della rete fonia-dati della Regione Lombardia e delle reti BMS di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ricorrente, secondo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’offerta tecnica di Fastweb avrebbe dovuto essere esclusa. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 70 e 107 del d.lgs. 36/2023, dei paragrafi 23 e 26 del disciplinare e dei paragrafi 3.2.1, 3.2.4 e 3.2.5 del capitolato, nonché dei principi di buon andamento, risultato e imparzialità e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità. In particolare, ha sostenuto che la soluzione Secure SD-WAN offerta da Fastweb, basata su componenti virtuali installabili su server generici, non rispettasse l’obbligo di utilizzare appliance fisici per la distribuzione del controller SD-WAN. Con il secondo motivo ha contestato l’offerta relativa agli Access Point per le reti Wi-Fi outdoor, assumendo che il capitolato imponesse, quale requisito minimo, il supporto alla tecnologia Wi-Fi 7. Con il terzo motivo ha dedotto la non conformità della soluzione cloud proposta da Fastweb al requisito del livello di qualificazione 2 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, sostenendo che la soluzione Zscaler fosse qualificata soltanto al livello 1. È stata inoltre proposta domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di subentro. Nelle more, il contratto è stato stipulato il 26 gennaio 2026 e la soluzione Zscaler ha ottenuto il livello di qualificazione QC2 il 16 dicembre 2025; la ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse limitatamente al terzo motivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il terzo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la soluzione cloud contestata aveva ottenuto il livello QC2 richiesto dal capitolato. Ha respinto il primo motivo. Dalla lettura coordinata e letterale del capitolato emerge che l’obbligo di utilizzare appliance fisici riguarda il controller SD-WAN per la connettività overlay, mentre non è prescritto che anche le funzioni di gestione centralizzata, orchestrazione e management debbano essere svolte mediante appliance fisici. L’offerta Fastweb prevedeva appliance fisici FortiGate presso le sedi, destinati alle funzioni di SD-WAN e di piano dati, nonché componenti FortiManager e FortiAnalyzer per gestione, orchestrazione e raccolta dei log; tale configurazione è risultata conforme alla lex specialis. Il TAR ha inoltre rilevato che il capitolato ammetteva la disponibilità degli apparati WAN Edge in forma sia virtuale sia fisica. Ha respinto anche il secondo motivo: il paragrafo 3.8.1 del capitolato richiedeva il supporto degli standard fino al Wi-Fi 6E e non menzionava lo standard 802.11be relativo al Wi-Fi 7. Non era quindi possibile ricavare, in via interpretativa, un requisito minimo ed espulsivo non espresso nella lex specialis. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile limitatamente al terzo motivo e respinto per il resto. Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
Sono inammissibili le offerte non conformi ai documenti di gara.
La disposizione è richiamata in relazione all’esclusione delle offerte non conformi alla lex specialis e alle specifiche tecniche, ma il TAR ha escluso la difformità dell’offerta di Fastweb.
Sono inammissibili le offerte non conformi ai documenti di gara.
È richiamato quale fondamento dell’obbligo di conformità dell’offerta ai documenti di gara; non ricorrendo una violazione delle prescrizioni tecniche, non ne è stata ravvisata l’applicazione espulsiva.
Richiamato dal terzo motivo, relativo alla qualificazione del servizio cloud; il motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo.
Il principio del risultato è stato invocato dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha ravvisato la violazione.
Richiamato in relazione alla memoria di replica con cui la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse sul terzo motivo.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, le caratteristiche essenziali e indefettibili della prestazione previste dalla lex specialis costituiscono requisiti minimi dell’offerta; la loro mancanza può comportare l’esclusione, anche se la lex specialis non prevede espressamente la sanzione espulsiva, quando la difformità integri un aliud pro alio rispetto alla prestazione richiesta.
- Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il loro significato letterale, senza estensioni analogiche o integrazioni ermeneutiche non giustificate da un’obiettiva incertezza, a tutela dell’affidamento dei concorrenti e del favor partecipationis.
- Quando la lex specialis impone l’impiego di appliance fisici per uno specifico componente tecnico, tale obbligo non può essere esteso ad altre funzioni o componenti dell’architettura se il testo di gara le distingue e non prescrive espressamente la medesima caratteristica anche per esse.
- Non può essere qualificata come requisito minimo ed espulsivo una caratteristica tecnica non menzionata dalla lex specialis, anche se riferita a una tecnologia più recente o già presente sul mercato; l’amministrazione e il giudice non possono introdurre in via interpretativa requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti.
- La sopravvenuta acquisizione, da parte della soluzione tecnica contestata, della qualificazione richiesta dalla lex specialis determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del motivo diretto a contestarne l’originaria mancanza.
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