Cassazione Penale, Ordinanza n. 17361/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna per concorso in estorsione. I primi due motivi sostenevano che il ricorrente si sarebbe limitato a fungere da intermediario, coinvolto dalla persona offesa del furto, senza agire nell'interesse degli estortori, e che quindi mancasse anche il dolo di estorsione. Con il terzo motivo si deduceva l'assenza della minaccia, sostenendo che non vi fosse stata una coartazione rilevante ai fini del reato. La Corte rileva che i primi due motivi riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello, insistendo su una diversa ricostruzione dei fatti e su una rivalutazione del compendio probatorio. Il terzo motivo è ritenuto non devoluto in appello e comunque infondato, perché la minaccia è insita nella prospettazione della perdita definitiva del bene se non viene corrisposta la somma richiesta per la sua restituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero privi di specificità e diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che il terzo motivo fosse inammissibile perché non devoluto con l'appello e, comunque, manifestamente infondato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente per la fattispecie di estorsione oggetto di contestazione; la minaccia può consistere anche nella prospettazione della perdita definitiva del bene se non viene pagata la somma richiesta per la restituzione.
Richiamato indirettamente nel giudizio di legittimità per affermare che non possono essere proposte per la prima volta in cassazione questioni non devolute al giudice d'appello.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel concorso nel delitto di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo illecito perseguito dall'agente principale; l'intermediario risponde del concorso se il suo intervento è consapevolmente funzionale alla pretesa estorsiva.
- L'intermediario nelle trattative per il pagamento della somma estorta può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso, salvo che il suo intervento sia mosso esclusivamente dall'interesse della vittima e da finalità di solidarietà umana.
- In cassazione non sono ammissibili motivi che mirino soltanto a una diversa ricostruzione del fatto o a una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato dai giudici di merito.
- Le questioni non specificamente devolute con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta nel ricorso per cassazione, perché su tali punti la decisione di primo grado si consolida.
- Nel delitto di estorsione la minaccia può essere integrata anche dalla prospettazione implicita della perdita definitiva del bene qualora non venga corrisposta la somma richiesta per la sua restituzione.
Come è indicizzato
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