Cassazione Civile, Ordinanza n. 34904/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
Una società utilizzatrice di un bene concesso in leasing, insieme a due persone fisiche che avevano partecipato all'opposizione, aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla concedente del leasing per il pagamento dei canoni ritenuti dovuti fino alla risoluzione del contratto per morosità. Gli opponenti avevano anche formulato domanda riconvenzionale di restituzione di quanto pagato e, in appello, avevano riproposto una domanda per il pagamento di somme asseritamente dovute per migliorie apportate al bene. In cassazione hanno proposto quattro motivi: il primo per violazione dell'art. 1526 c.c., sostenendo la nullità della clausola penale dell'art. 19 del contratto perché sostitutiva del regime legale e non parametrata a un equo compenso; il secondo per violazione degli artt. 1526 e 1384 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando il mancato ridimensionamento della clausola penale; il terzo per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale relativa alle migliorie; il quarto per omessa pronuncia sulla censura di nullità della medesima clausola per violazione della normativa antiusura, questione dedotta già in primo grado e riproposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso. Ha osservato che la corte d'appello, pur avendo espressamente individuato come prioritario l'esame del motivo relativo alla clausola penale del leasing, si è pronunciata solo sulla doglianza concernente l'art. 1526 c.c., omettendo totalmente di esaminare la distinta censura di nullità per usura. Inoltre, ha rilevato l'integrale omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale per le migliorie. Per effetto dell'accoglimento di tali motivi, sono stati dichiarati assorbiti il primo e il secondo motivo del ricorso principale e i ricorsi incidentali condizionati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato con i primi due motivi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. nei motivi terzo e quarto
richiamato come disciplina della vendita con riserva di proprietà evocata, in via analogica o sostitutiva, per contestare la clausola del leasing e la legittimità della penale
richiamato per chiedere la riduzione giudiziale della clausola penale
la sua violazione è stata ravvisata per l'omesso esame di una autonoma censura d'appello e della domanda riconvenzionale sulle migliorie
richiamato per collocare la deduzione della nullità per usura nella prima memoria del primo grado
art. 19 del contratto di leasing
clausola penale centrale della controversia, oggetto delle censure di nullità e riduzione
L. antiusura
invocata come ulteriore causa di nullità della clausola penale, che la corte d'appello ha del tutto omesso di esaminare
Massime di principio
- Integra vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. il mancato esame di una censura autonoma e specifica ritualmente proposta in appello, anche quando il giudice abbia esaminato solo una diversa e parziale componente della stessa questione.
- Quando una sentenza d'appello dichiara di voler esaminare prioritariamente un motivo perché potenzialmente assorbente, deve prendere in considerazione tutte le autonome ragioni di invalidità dedotte con quel motivo; l'omissione di una di esse determina cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- L'omissione di pronuncia su una domanda riconvenzionale riproposta in appello comporta cassazione, poiché il giudice di merito deve decidere su tutte le domande e censure ritualmente devolute.
- Se l'accoglimento di un motivo investe la clausola negoziale che sorregge l'intera pretesa monitoria, restano assorbiti i motivi che presuppongono la validità di quella clausola, nonché gli eventuali ricorsi incidentali condizionati.
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve essere riportata in modo autosufficiente quanto ai passaggi essenziali degli atti di merito, al fine di consentire il controllo della denunciata omissione di pronuncia.
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