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Sentenza

Sentenza del 12/12/2019 n. 32544 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento relativo all'IRAP 2004, con cui l'Agenzia aveva recuperato una minusvalenza di Euro 35.244.091,47 derivante dalla svalutazione di titoli della società lussemburghese M.S. La ricorrente sosteneva, tra l'altro, che la verifica fosse stata svolta da un ufficio privo di competenza, che M.S. fosse una SICAV/OICR e che la minusvalenza, conseguente al trasferimento dei titoli dal comparto durevole a quello non durevole, fosse fiscalmente deducibile. Invocava inoltre l'applicazione della disciplina dei fondi comuni d'investimento, l'assenza di sanzioni per obiettiva incertezza normativa e l'omessa pronuncia della CTR su alcune censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la verifica svolta dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo l'autonomia organizzativa e regolamentare dell'Agenzia. Quanto all'IRAP, ha affermato che il trasferimento dei titoli dal comparto durevole a quello non durevole non può essere effettuato discrezionalmente per ottenere vantaggi fiscali: deve essere giustificato da ragioni economiche oggettive e chiaramente indicate nella nota integrativa. La società non aveva fornito tale giustificazione. Inoltre, la Corte ha ritenuto che, nel periodo considerato, M.S. non operasse concretamente come SICAV/OICR, poiché l'intero capitale era detenuto da un unico socio, mancavano movimentazioni e non vi era effettiva offerta al pubblico; la partecipazione è stata quindi trattata come ordinaria partecipazione societaria. Dal 2004 le minusvalenze da mera svalutazione delle partecipazioni societarie sono fiscalmente indeducibili. Non sono state riconosciute neppure le esimenti dalle sanzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in Euro 13.000, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 358 del 1991, art. 7, comma 13

    "Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite alla esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10, e dei reparti della Guardia di finanza"

    Dopo le modifiche normative e l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la disposizione continua ad attribuire competenze alla Guardia di finanza, ma non impedisce all'Agenzia di ripartire internamente le funzioni ispettive tra direzioni centrali e regionali mediante propri regolamenti.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 61 e 62

    "Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico" e autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e finanziaria

    L'autonomia dell'Agenzia delle Entrate consente di organizzare internamente le attività di controllo e accertamento, compresa la gestione di verifiche di particolare rilevanza e complessità da parte delle direzioni centrali.

  • Regolamento Agenzia delle Entrate 30 novembre 2000, n. 4, art. 3

    "Curare lo svolgimento di indagini e controlli di particolare rilevanza e complessità"

    La Direzione Centrale Grandi Contribuenti può svolgere direttamente attività di indagine e controllo nei casi di particolare rilevanza o complessità.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 7, 11 e 11-bis

    "Concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi"

    Ai fini IRAP rilevano la corretta classificazione contabile e il principio di correlazione. Il trasferimento di titoli tra comparti può essere considerato, ma non può essere utilizzato arbitrariamente per modificare la base imponibile; occorrono ragioni oggettive, coerenti con la realtà aziendale e documentate.

  • Codice civile, art. 2427, comma 1, n. 2

    "I movimenti delle immobilizzazioni... gli spostamenti da una ad altra voce"

    Gli spostamenti dei titoli da una categoria contabile all'altra devono essere indicati nella nota integrativa insieme agli importi e alle relative ragioni.

  • Principio contabile OIC 20

    "Il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio o dall'andamento del mercato"

    La riclassificazione da investimenti durevoli a non durevoli, o viceversa, è possibile solo in circostanze oggettive e non può dipendere da esigenze di risultato economico o di risparmio fiscale.

  • TUIR, artt. 85, 94 e 101

    L'art. 94, comma 4, consente la svalutazione fiscale, nei limiti previsti, solo per attività finanziarie rappresentate da obbligazioni e titoli assimilabili.

    A decorrere dal periodo d'imposta 2004, le minusvalenze derivanti dalla mera svalutazione di partecipazioni societarie e strumenti finanziari partecipativi sono indeducibili, sia che siano iscritti tra le immobilizzazioni sia nell'attivo circolante.

  • D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1

    La SICAV è una società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.

    La forma societaria estera o l'autorizzazione rilasciata dalle autorità del Paese d'origine non sono sufficienti da sole: per applicare il regime fiscale degli OICR occorre verificare che l'attività concretamente svolta presenti pluralità di investitori, raccolta presso il pubblico e gestione collettiva.

  • L. n. 218 del 1995, art. 25

    "Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti"

    La qualificazione formale secondo la legge straniera non impedisce al giudice italiano di verificare la sostanza dell'attività e gli effetti fiscali in Italia.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6

    L'esimente opera in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo delle disposizioni tributarie.

    La mera novità della contestazione, l'assenza di precedenti o l'imprevedibilità della riqualificazione operata dall'Ufficio non integrano automaticamente obiettiva incertezza normativa. L'esimente richiede un'inevitabile pluralità di significati dopo un'interpretazione metodicamente corretta.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario l'oggetto della causa è delimitato dall'avviso di accertamento impugnato: non possono essere trattate come decisive questioni riferite a un'imposta diversa o a un separato avviso.
  • Un ufficio centrale dell'Agenzia delle Entrate può svolgere verifiche e controlli se ciò rientra nell'organizzazione regolamentare dell'Agenzia e nell'ambito delle sue funzioni istituzionali.
  • La riclassificazione contabile di investimenti da durevoli a non durevoli non produce automaticamente effetti fiscali favorevoli. Deve essere fondata su motivazioni economiche reali, oggettive e documentate nella nota integrativa.
  • La forma giuridica o l'autorizzazione straniera di una SICAV/OICR non è decisiva ai fini fiscali: occorre verificare l'attività effettivamente svolta, la pluralità degli investitori, la raccolta presso il pubblico e la gestione collettiva.
  • Quando una partecipazione è sostanzialmente detenuta da un unico soggetto, senza movimentazioni o offerta effettiva al pubblico, può essere riqualificata fiscalmente come partecipazione ordinaria, anche se formalmente costituita come SICAV.
  • Per il periodo d'imposta 2004, le minusvalenze da mera svalutazione di partecipazioni societarie non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi; il semplice trasferimento contabile nel comparto non durevole non consente di aggirare tale regola.
  • L'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa richiede una reale e inevitabile ambiguità della norma, non la semplice difficoltà di prevedere l'interpretazione o la riqualificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria.
  • In presenza di riclassificazioni contabili potenzialmente incidenti sulla tassazione, è essenziale conservare e indicare tempestivamente le ragioni economiche, la documentazione societaria, le movimentazioni degli investitori e la coerenza dell'operazione con i principi contabili.

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