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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15398/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in modo generico e aspecifico, la mancanza di una motivazione adeguata circa l'esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva che le doglianze non indicavano specificamente le ragioni di diritto né gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, come richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la genericità dei motivi e la mancata specificità delle censure. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia impugnata è stata ritenuta sorretta da un apparato argomentativo congruo sulla responsabilità dell'imputato, privo di vizi logici e conforme alla decisione di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    Norma incriminatrice sulla base della quale l'imputato era stato ritenuto responsabile nei due gradi di merito.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla verifica dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento; la censura sul punto è stata ritenuta generica.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sono formulate in modo generico e non consentono di comprendere quali specifiche censure di diritto o di fatto si muovano alla decisione impugnata.
  • La deduzione dell'omessa considerazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da argomentazioni puntuali e non può risolversi in un mero rilievo apodittico.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la sentenza impugnata risulta sorretta da motivazione congrua, immune da vizi logici e conforme ai precedenti gradi di merito.
  • L'onere di specificità dei motivi di ricorso è requisito essenziale di ammissibilità e la sua violazione determina la declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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