Cassazione Penale, Sentenza n. 25464/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liberazione condizionale e trasferimento (esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale) in Romania; due motivi di impugnazione: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'insussistenza del requisito del "ravvedimento" (contestazione che il Tribunale avrebbe effettuato giudizi morali, non considerato adeguatamente il risarcimento e la relazione UEPE, e attribuito rilievo a carenze quali mancata conoscenza della lingua italiana e assenza di attività di solidarietà); (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al ritenuto pericolo di recidiva e al conseguente diniego del trasferimento all'estero, contestando la valutazione che collegava il rischio di recidiva al fatto che la società tramite cui sono stati commessi i reati è intestata al coniuge e ancora operativa in Romania, nonché richiamando la normativa UE che favorisce il reinserimento nello Stato con lingua e legami.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo (valutazione rivalutativa dei fatti e assenza di illogicità manifesta nella motivazione del Tribunale) e infondato il secondo; ha confermato che il ravvedimento richiede un percorso trattamentale completato e condotte esteriorizzate idonee a comprovare la revisione critica della vita anteriore, per cui il Tribunale ha correttamente escluso il ravvedimento alla luce della durata e dei comportamenti emersi. Quanto al trasferimento all'estero, la Corte ha ricordato che il d.lgs. n. 38/2016 consente l'esecuzione di misure alternative in altro Stato UE ma ha confermato il rigetto per mancata dimostrazione che la società in Romania non fosse, in sostanza, riferibile al ricorrente (intestata alla moglie senza prova di autonoma gestione), e per mancanza di un progetto lavorativo che eviti il rischio di recidiva. Rigetto del ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27/11/2008)
Principio di reciproca fiducia tra autorità UE e quadro di cooperazione per il riconoscimento/esecuzione in altro Stato di misure alternative; utilizzata a supporto dell'affermazione che le misure alternative possono essere eseguite in altro Stato membro
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38
Regola l'esecuzione in altro Stato membro di misure diverse dalla pena detentiva o pecuniaria (es. liberazione condizionale, affidamento in prova); la Corte conferma che, pur essendo possibile il trasferimento per esecuzione all'estero, i presupposti per l'ammissione restano quelli dello Stato che concede la misura e richiedono prova adeguata dei requisiti (es. progetto lavorativo, assenza di rischio di recidiva)
Art. 47 Ordinamento penitenziario (citato come principio di riferimento)
Richiama i criteri per l'ammissione alle misure alternative in sede di esecuzione; il Tribunale ha applicato questi criteri per valutare l'inaffidabilità del progetto presentato
Art. 616 codice di procedura penale
Norma che consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese
Massime di principio
- Il "ravvedimento" ai fini della liberazione condizionale richiede un percorso trattamentale concretamente completato e condotte esteriorizzate che dimostrino la revisione critica della propria vita: il semplice risarcimento del danno non è di per sé sufficiente.
- La valutazione del ravvedimento è valutazione prognostica complessiva e discrezionale; il giudice apprezza tutti gli elementi (comportamenti, adesione a programmi rieducativi, iniziative di riparazione, rispetto delle prescrizioni) e può respingere la richiesta in mancanza di prove di un cambiamento stabile.
- La possibilità di esecuzione di misure alternative in altro Stato UE (d.lgs. n. 38/2016) non implica un diritto automatico al trasferimento: il richiedente deve dimostrare un progetto lavorativo e l'assenza di condizioni che comportino rischio di recidiva, e la autorità delegante può negare il trasferimento se emergono fondati indizi contrari.
- La mera intestazione di una società al coniuge non esclude che, di fatto, essa sia riconducibile al condannato; spetta al richiedente documentare l'autonomia gestionale del terzo e l'assenza di collegamenti che possano favorire la recidiva.
- La conoscenza della lingua e i legami familiari nello Stato estero sono elementi rilevanti ma non prevalgono automaticamente su valutazioni di rischio di recidiva o sulla mancanza di un progetto concreto di reinserimento.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure di merito che chiedono rivalutazione integrale degli elementi istruttori sono spesso ritenute inammissibili quando la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica; il rimedio ordinario richiede dimostrare vizi di diritto o illogicità manifesta nella motivazione.
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