Cassazione Penale, Ordinanza n. 15406/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non rispettava l'onere di specificità imposto dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: le censure erano generiche e non confrontavano adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità con i gradi di merito, del reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso, presentato tramite difensore, è stato dedotto un unico motivo di vizio di motivazione della sentenza impugnata. La doglianza è stata però formulata in termini del tutto generici e aspecifici, senza un confronto effettivo con le argomentazioni poste a base della decisione di merito e senza indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della censura.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il fatto relativo agli stupefacenti; dalla sentenza non emergono ulteriori profili interpretativi sostanziali.
I motivi di ricorso devono contenere specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato in relazione ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano meramente assertivi, generici o non si confrontino con la motivazione della decisione impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi richiede l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura, non essendo sufficiente una lamentela apodittica di vizio motivazionale.
- In sede di legittimità, la critica alla sentenza di merito deve misurarsi con le concrete argomentazioni del giudice di appello; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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