Cassazione Civile, Ordinanza n. 22886/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario. La società correntista aveva chiesto di accertare la nullità delle clausole contrattuali e/o l'illegittimità di alcuni addebiti (interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, spese e commissioni non pattuite), con conseguente rideterminazione del saldo e restituzione delle somme indebitamente annotate, oltre al risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'appello della correntista, rideterminando il saldo del conto alla data indicata, ma aveva negato la ripetizione dell'indebito ritenendo non provata la chiusura del conto, e aveva rigettato la domanda risarcitoria. La correntista ha proposto ricorso principale con sette motivi: ha dedotto, in sintesi, violazioni delle norme sulle preclusioni e sul giudizio di appello, lamentando che la banca avesse allegato tardivamente la mancata chiusura del conto; ha censurato l'omesso esame di fatti decisivi e la cattiva valutazione della prova presuntiva; ha infine contestato il diniego della restituzione delle somme illegittimamente addebitate. La banca ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi: ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, l'ultrapetizione per avere la Corte d'appello ritenuto insita nella domanda di restituzione anche la domanda di rideterminazione del saldo, la mancata prova della ricostruzione del saldo per assenza degli estratti conto integrali e l'erronea regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, qualificando quello della banca come ricorso incidentale. Ha rigettato il motivo della correntista relativo al diritto alla restituzione delle singole somme annotate, chiarendo che, in materia di conto corrente bancario, l'eventuale illegittimità degli addebiti consente la rettifica del saldo, ma non attribuisce al correntista un autonomo diritto al pagamento delle singole poste inserite nel conto, poiché tali poste sono inesigibili e indisponibili fino alla determinazione del saldo. Su questa base ha corretto la motivazione della sentenza di merito, affermando che il diniego della ripetizione non dipende dalla perdurante vigenza del conto, bensì dalla natura delle poste di conto. In conseguenza del rigetto del motivo decisivo del ricorso principale, ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi della correntista, perché costruiti sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un diritto alla restituzione delle singole annotazioni. Ha poi respinto anche il ricorso incidentale della banca: ha ritenuto ammissibile l'appello della correntista perché sufficientemente specifico rispetto alle ragioni di rigetto di primo grado; ha escluso l'ultrapetizione, rilevando che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti dedotti e che la domanda di rettifica del saldo era ricavabile dal medesimo fatto costitutivo dell'azione restitutoria; ha dichiarato inammissibile la censura sulla prova del saldo perché poggiava su un fatto non risultante dalla sentenza impugnata; ha infine ritenuto inammissibile il motivo sulle spese perché basato sull'assunto errato dell'integrale soccombenza della correntista. La Corte ha quindi rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 167, secondo comma, c.p.c.
richiamato per sostenere la tardività di un'eccezione o allegazione nel giudizio di appello
richiamato in relazione alle preclusioni in appello e alla dedotta tardività di allegazioni difensive
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio di nullità del procedimento per le censure sulle preclusioni e sul difetto di specificità
richiamato per censurare l'asserita mancata considerazione delle allegazioni e delle prove
richiamato in tema di preclusioni assertive e istruttorie
richiamato sia sulla ripartizione dell'onere della prova sia, nel ricorso incidentale, sul profilo della prova del saldo
richiamato per le regole sulle presunzioni semplici e la loro valutazione
richiamato per la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato in relazione alla nullità delle clausole su cui si fondavano gli addebiti
richiamato per l'azione di ripetizione dell'indebito
richiamato per affermare che le singole poste del conto corrente sono inesigibili e indisponibili finché confluiscono nel conto
richiamato a sostegno dell'idea che il diritto del correntista riguarda il saldo del conto e non le singole poste
richiamato nei motivi relativi alla disciplina del conto corrente bancario e del rapporto di apertura di credito
richiamato sia per l'ultrapetizione sia per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo sulla specificità dell'atto di appello e della domanda
interpretato nel senso che l'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni di censura, senza formule sacramentali ma con una parte argomentativa idonea a confutare la decisione di primo grado
richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi dichiarato inammissibile
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, sul punto relativo alla ragione del diniego della restituzione
Massime di principio
- In materia di conto corrente bancario, il correntista che contesti addebiti illegittimi può ottenere la rettifica del saldo mediante eliminazione delle poste prive di valido titolo, ma non acquista un autonomo diritto alla restituzione delle singole somme annotate, poiché il diritto patrimoniale fa capo al saldo complessivo del rapporto.
- Quando l'addebito illegittimo sia espressione di una rimessa solutoria, la domanda di ripetizione dell'indebito può ritenersi implicitamente compresa nella richiesta di accertamento e rideterminazione del saldo; tuttavia, l'effetto pratico resta la rettifica del saldo, non il pagamento delle singole poste del conto.
- Il giudice di merito può qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti e ricondurre la domanda a una diversa figura giuridica, senza incorrere in ultrapetizione, purché non alteri i fatti costitutivi dedotti in giudizio.
- L'appello è specifico quando, rispetto alla motivazione di primo grado, individua i punti contestati e fornisce ragioni idonee a confutarli; non sono necessarie formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza.
- Le censure in cassazione per violazione di legge non possono risolversi in una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, altrimenti la doglianza è inammissibile perché mira a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Nel conto corrente bancario, le singole poste inserite nel rapporto perdono autonomia e non sono trattabili come crediti autonomamente esigibili prima della determinazione del saldo complessivo.
- La motivazione della sentenza impugnata può essere corretta in cassazione quando il dispositivo è conforme a diritto e l'errore riguarda solo la giustificazione giuridica della decisione.
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