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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24946/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un'esecuzione forzata promossa per il recupero di plurime mensilità di assegno di mantenimento dovuto in sede di separazione, la creditrice aveva pignorato quote di due società riconducibili al debitore. Quest'ultimo aveva chiesto al giudice dell'esecuzione, richiamando l'art. 483 c.p.c., di limitare l'espropriazione ai soli beni riferiti a una delle società; il giudice dell'esecuzione aveva accolto l'istanza, liberando le quote dell'altra società e dichiarando estinta la procedura esecutiva più recente, con concentrazione dell'azione sulla procedura più antica. La creditrice aveva proposto opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., e il tribunale aveva accolto l'opposizione annullando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e la dichiarazione di estinzione. In cassazione il debitore ha dedotto due motivi: con il primo, violazione e falsa applicazione degli artt. 483 e 496 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo in sostanza che il tribunale avesse errato nel qualificare l'istanza e nell'annullare l'ordinanza; con il secondo, violazione dell'art. 483 c.p.c. in relazione all'art. 111 Cost., ma senza spiegare in modo specifico perché l'applicazione della norma da parte del tribunale sarebbe stata contraria al giusto processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che il ricorso non riportava il contenuto dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione, impedendo di verificare se si trattasse di concentrazione dei mezzi di espropriazione ex art. 483 c.p.c. oppure di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.; ha inoltre osservato che, dal controricorso, risultava che l'istanza era stata effettivamente formulata ai sensi dell'art. 483 c.p.c., per cui la censura mirava impropriamente a un riesame di merito della valutazione compiuta dal tribunale e non attaccava la autonoma ratio secondo cui il giudice dell'esecuzione non aveva considerato la scelta del bene effettuata dal creditore procedente. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per assoluta carenza di specificità, poiché non illustrava in alcun modo il contrasto tra la decisione impugnata e l'art. 111 Cost. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, e alla statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.c.

    richiamato per la concentrazione dei mezzi di espropriazione; la Corte ha rilevato che l'istanza del debitore era stata formulata ai sensi di tale norma e che non era specificamente censurata la valutazione del tribunale sulla sua applicazione

  • art. 496 c.p.c.

    richiamato in contrapposizione all'art. 483 c.p.c. quale possibile diversa qualificazione dell'istanza, ma la censura è stata ritenuta non autosufficiente

  • art. 617, comma 2, c.p.c.

    norma invocata per l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla creditrice avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del primo motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 111 Cost.

    il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non spiegava specificamente in che modo la decisione impugnata violasse il principio del giusto processo

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del consigliere relatore e la trattazione in camera di consiglio

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la dichiarazione di distrazione delle spese in favore dei difensori della controricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non consente di ricostruire con precisione il contenuto dell'atto processuale oggetto di critica, specialmente se la qualificazione giuridica dell'istanza è decisiva per individuare la norma applicabile.
  • Non è ammissibile una doglianza che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere un riesame del merito della valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • La censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: se una di esse resta non attaccata, il motivo non può essere accolto.
  • La violazione dell'art. 111 Cost. deve essere dedotta in modo specifico, indicando concretamente il profilo del vizio processuale o del contrasto con il giusto processo; affermazioni apodittiche sono inammissibili.
  • In sede di opposizione agli atti esecutivi e di controllo sull'ordinanza del giudice dell'esecuzione, la scelta dei beni da pignorare compiuta dal creditore procedente costituisce un dato decisivo che il giudice deve considerare nella valutazione della legittimità dei provvedimenti endoesecutivi.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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