Cassazione Civile, Ordinanza n. 01516/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda plurimi contratti di lavoro a termine stipulati tra un consorzio di bonifica siciliano e un lavoratore addetto a mansioni di operaio avventizio/manutentore. La Corte d'appello aveva confermato la nullità del termine apposto ai contratti, ma aveva riformato la decisione di primo grado riconoscendo la conversione del rapporto in tempo indeterminato, con ordine di riammissione in servizio e condanna al risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello del lavoratore; 2) violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 368/2001 e del CCNL, sostenendo che il termine fosse legittimo perché il lavoratore era stato assunto come operaio avventizio per lavori stagionali e che si applicasse la disciplina transitoria del contratto collettivo; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato delibera interna e contratto di assunzione; 4) violazione della normativa regionale siciliana sulle garanzie occupazionali, sostenendo che essa imponesse la proroga dei contratti a termine; 5) ulteriore censura ex art. 115 c.p.c. contro il rigetto della prova testimoniale sulla natura stagionale e occasionale delle mansioni; 6) violazione della normativa regionale siciliana e dell'art. 97 Cost., deducendo l'impossibilità di trasformare il rapporto in tempo indeterminato per il divieto di assunzione stabile senza concorso; 7) conseguente censura contro il capo risarcitorio, da travolgere se il termine fosse stato ritenuto legittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato rinunciato il primo motivo. Ha ritenuto in parte infondati e in parte inammissibili i motivi dal secondo al quinto, escludendo sia che vi fosse un onere del lavoratore di contestare la contestazione del datore sui fatti già allegati in ricorso, sia che fosse deducibile in cassazione il travisamento della prova o la rivalutazione del materiale probatorio; ha inoltre interpretato la normativa regionale nel senso che essa non imponeva un obbligo di proroga dei contratti, ma solo ne consentiva la proroga entro i limiti delle assunzioni legittime. Ha accolto il sesto motivo, affermando che, per i consorzi di bonifica siciliani, il divieto regionale di nuove assunzioni a tempo indeterminato impedisce la conversione dei contratti a termine illegittimi in rapporti stabili. Ha rigettato il settimo motivo perché la nullità del termine restava comunque accertata e quindi il capo risarcitorio non poteva cadere per effetto dell'assunta legittimità del termine. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulla conversione del rapporto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda del lavoratore di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Le spese dell'intero processo sono state compensate per l'accoglimento solo parziale della domanda originaria e per il successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla materia.
Norme richiamate
È stata dedotta la violazione della norma sull'appello, ma il motivo è stato rinunciato e non esaminato nel merito.
La rinuncia al primo motivo è stata effettuata in memoria e considerata efficace.
Invocato dal ricorrente quale disciplina transitoria applicabile ai contratti a termine.
La censura sul travisamento della prova e sulla mancata ammissione di testimonianze è stata ritenuta inammissibile o comunque non fondata, non potendo in cassazione ottenersi una rivalutazione del fatto.
art. 106, comma 1, l.r. Sicilia n. 4 del 2003
La Corte ha interpretato la norma nel senso che consente, ma non impone, la proroga dei contratti a termine, e comunque solo entro i limiti di contratti legittimamente stipulati.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di concorso per l'assunzione stabile; la Corte ha ritenuto che il divieto regionale di assunzione a tempo indeterminato impedisse comunque la conversione.
La cassazione del capo relativo alla conversione ha consentito alla Corte di decidere nel merito, rigettando la domanda senza rinvio.
Richiamato per il risarcimento riconosciuto al lavoratore; il relativo capo non è stato travolto dal motivo sul termine legittimo, perché la legittimità del termine è stata esclusa.
Richiamato in tema di rinuncia ai motivi; la rinuncia del difensore è stata ritenuta valida anche senza specifico mandato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stata evidenziata la non deducibilità in cassazione del travisamento della prova alla luce della riforma del vizio motivazionale.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è stata richiamata la preclusione alla censura sul vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nei giudizi sui contratti a termine stipulati da enti pubblici economici o da soggetti assoggettati a discipline speciali, la legittimità del termine va verificata secondo la normativa applicabile ratione temporis e la specifica disciplina di settore; la mera indicazione di mansioni generiche o riferite ad attività ordinarie dell'ente non integra di per sé una valida causale temporanea.
- La contestazione del convenuto non trasferisce sull'attore l'onere di contestare a sua volta fatti che egli ha già positivamente allegato nell'atto introduttivo; non sorge un autonomo onere di "contestazione della contestazione" su circostanze già esposte dalla parte attrice.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuova lettura del materiale istruttorio; il travisamento della prova e la rivalutazione del merito non sono deducibili come errori di diritto, specie in presenza di doppia conforme.
- Le norme regionali che disciplinano garanzie occupazionali o proroghe di rapporti a termine non possono essere interpretate come fonte di un obbligo automatico di proroga: la proroga presuppone comunque la legittimità originaria del contratto e la verifica caso per caso delle esigenze temporanee.
- Quando una disciplina speciale vieta le assunzioni a tempo indeterminato, la conversione di un contratto a termine illegittimo in rapporto stabile non può essere disposta, perché l'effetto ripristinatorio contrasterebbe con il divieto legale di nuove assunzioni stabili.
- La cassazione può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. quando, cassato il capo impugnato, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la domanda debba essere decisa sulla base del quadro già accertato.
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