Cassazione Civile, Ordinanza n. 08065/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio un privato davanti al Tribunale per ottenerne la condanna al rilascio di un compendio immobiliare e al pagamento dell'indennità di occupazione, mentre il convenuto aveva eccepito di aver usucapito i beni. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio e, con successiva sentenza definitiva, aveva liquidato l'indennità di occupazione. Il convenuto aveva proposto appello contro la sentenza non definitiva, ottenendone la riforma, e aveva poi impugnato anche la sentenza definitiva, chiedendo la cessazione della materia del contendere. La Corte d'appello, però, aveva sospeso il secondo giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa dell'esito del giudizio di cassazione sulla sentenza non definitiva. Contro tale ordinanza il soccombente proponeva regolamento di competenza, deducendo: 1) violazione degli artt. 337, comma 2, e 134, comma 1, c.p.c., per motivazione apparente dell'ordinanza di sospensione; 2) violazione degli artt. 337, comma 2, 279, comma 2, e 336, comma 2, c.p.c., assumendo l'assenza di una vera pregiudizialità logica tra le questioni dei due giudizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del regolamento, ritenendolo fondato perché il potere di sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una specifica motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e sul perché il giudice non intenda riconoscerle autorità nel processo sospeso. L'ordinanza impugnata si era limitata a richiamare ragioni di economia processuale e l'opportunità di attendere l'esito del giudizio di cassazione, senza il necessario confronto critico tra le decisioni. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del processo dinanzi alla Corte d'appello di Firenze, condannando la parte resistente alle spese del giudizio di cassazione e dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La sospensione discrezionale del processo è legittima solo se il giudice motiva espressamente sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e sul mancato riconoscimento della sua autorità nel giudizio sospeso.
La motivazione dell'ordinanza deve essere effettiva e non meramente apparente.
È stato dedotto il vizio processuale per motivazione apparente e violazione di norme sul procedimento.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione agli effetti delle decisioni parziali e definitive.
Richiamato dal ricorrente in tema di effetti della riforma o cassazione sulle decisioni dipendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Il potere del giudice di sospendere discrezionalmente il processo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. non può fondarsi sulla sola opportunità di attendere l'esito di un altro giudizio, ma richiede una motivazione specifica sulla relazione tra le decisioni e sulla loro effettiva interferenza.
- La sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. è legittima solo se il giudice esplicita le ragioni per cui ritiene non condivisibile o non vincolante la precedente decisione invocata come pregiudicante, effettuando un confronto tra la decisione stessa e le critiche mosse.
- Una motivazione che si limiti a ragioni di economia processuale o a formule generiche integra motivazione apparente e comporta la cassazione dell'ordinanza di sospensione.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per vizio della motivazione sulla sospensione, restano assorbite le ulteriori censure che investono l'esistenza della pregiudizialità logica tra i giudizi.
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