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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11535/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata di un giudizio presupposto. La Corte d’appello, in sede di riassunzione dopo una declinatoria di competenza, aveva riconosciuto a ciascuna ricorrente un indennizzo di euro 2.400,00 e aveva posto le spese a carico del Ministero, ma liquidando i compensi del difensore in euro 915,00 oltre accessori, escludendo la fase istruttoria e applicando i parametri minimi del D.M. n. 55/2014. Le ricorrenti hanno impugnato il decreto con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233, comma 2, c.c. e dei parametri del D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018, lamentando che la fase istruttoria non poteva essere esclusa e che, anche applicando la massima decurtazione, i compensi avrebbero dovuto essere liquidati in euro 1.198,50; con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 e difetto di motivazione per il mancato aumento del compenso per assistenza di più soggetti con identica posizione processuale. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto errata l’esclusione del compenso per la fase istruttoria, osservando che ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014 la fase istruttoria comprende anche l’esame degli scritti e dei documenti delle altre parti e che, nel procedimento per equa riparazione, la fase di trattazione/istruttoria è comunque ineludibile. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando i compensi nel complessivo importo di euro 1.198,50, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha invece escluso che l’aumento del compenso per più assistiti fosse obbligatorio, ritenendo legittima la motivazione del giudice di merito sulla speciale semplicità della causa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, nell'ambito della censura sulla misura dei compensi.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Invocato a sostegno del diritto del difensore a un compenso adeguato, in relazione alla liquidazione delle spese processuali.

  • D.M. n. 55/2014

    Usato come parametro per la liquidazione dei compensi; la fase istruttoria comprende anche l'esame degli scritti e documenti delle altre parti e, nel procedimento per equa riparazione, tale fase va riconosciuta.

  • D.M. n. 37/2018

    Richiamato quale modifica vigente dei parametri tariffari al momento della liquidazione.

  • art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014

    La fase istruttoria include anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti.

  • l. n. 89 del 2001

    Individua il procedimento di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014

    La maggiorazione per assistenza a più soggetti con identica posizione processuale non è automatica, ma solo eventualmente riconoscibile di regola, salvo diversa determinazione del giudice.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore deve essere riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, poiché tale fase è ineludibile e comprende anche l'esame degli scritti e dei documenti delle altre parti.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri vigenti, e una riduzione per semplicità della causa non può portare a un importo inferiore ai minimi tariffari applicabili.
  • La maggiorazione del compenso per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale non ha carattere automatico e può essere esclusa con adeguata motivazione, specie quando la controversia presenti particolare semplicità.
  • Quando la causa è matura per la decisione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e provvedere direttamente nel merito sulla liquidazione corretta.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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