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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22574/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, recuperando a tassazione importi relativi a imposte dirette e IVA. Il contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo, in sintesi, che una somma corrisposta a un tecnico nell'ambito di una transazione collegata a un incarico di progettazione fosse deducibile come penale risarcitoria. Dopo il rigetto in primo grado e il successivo rigetto degli appelli riuniti in CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 3 Cost., lamentando un vuoto normativo e una lesione del diritto di difesa in relazione alla notificazione di un atto a persona sottoposta ad arresti domiciliari in Comune diverso da quello di residenza; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., deducendo che il giudice di merito avrebbe male valutato il materiale probatorio e ignorato gli esiti di procedimenti penali asseritamente favorevoli.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in mancanza di una disciplina speciale per la notifica al soggetto agli arresti domiciliari, si applicano le regole ordinarie della notificazione civile, incluso l'art. 140 c.p.c.; nel caso concreto la notifica si era perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, con conseguente tardività dell'istanza di accertamento con adesione e della successiva impugnazione. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 3 Cost., osservando che la doglianza era comunque non adeguatamente sviluppata e che, in fatto, il contribuente aveva avuto un tempo residuo non irragionevole per agire. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che i provvedimenti penali richiamati non avevano efficacia di giudicato e che la motivazione della CTR era comunque adeguata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    In assenza di una disciplina speciale per la notificazione civile al destinatario agli arresti domiciliari in un Comune diverso da quello di residenza, si applica la disciplina ordinaria; la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, restando irrilevante il successivo ritiro del plico.

  • art. 3 Cost.

    La censura è stata ritenuta non decisiva e comunque non sufficientemente argomentata; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse una compressione irragionevole del diritto di difesa.

  • art. 116 c.p.c.

    Non può essere utilizzato in cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, poiché ciò comporterebbe un improprio terzo grado di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La formale deduzione del vizio di violazione di legge non è sufficiente se il motivo, nella sostanza, mira a una rivalutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato quale disciplina generale delle notificazioni, applicabile secondo un criterio di successione preferenziale nei luoghi di notifica.

  • art. 7, comma 3, L. n. 890 del 1982

    Richiamato in giurisprudenza per confermare l'applicazione delle regole ordinarie anche nelle notificazioni a mezzo posta al detenuto o soggetto equivalente, mediante avviso al destinatario dell'avvenuta consegna a persona diversa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In mancanza di una disciplina speciale sulla notificazione civile a soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale, si applicano le regole ordinarie del codice di procedura civile; la notificazione si considera perfezionata secondo il meccanismo previsto dalla norma utilizzata, anche se il destinatario ritira materialmente il plico in un momento successivo.
  • Il fatto che il destinatario sia agli arresti domiciliari non comporta, di per sé, la perdita della residenza né impone un regime notificatorio diverso da quello ordinario, salvo che il destinatario abbia fissato altrove una nuova residenza o dimora abituale.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o del materiale istruttorio.
  • I provvedimenti penali privi di giudicato non vincolano il giudice civile e non possono essere invocati per sovvertire l'accertamento di merito compiuto dalla CTR, quando quest'ultimo sia sorretto da motivazione adeguata.
  • La deduzione di una violazione costituzionale del diritto di difesa richiede una specifica allegazione della concreta irragionevolezza della disciplina applicata e del pregiudizio subito; non è sufficiente un richiamo generico all'art. 3 Cost.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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