Cassazione Penale, Ordinanza n. 36338/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la decisione di merito, censurando esclusivamente l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato ritenuto riproduttivo di una censura già esaminata e confutata in modo adeguato nei gradi di merito, oltre che generico, perché non indicava quale specifico elemento fosse stato trascurato dalle decisioni precedenti e non si confrontava con la motivazione del Tribunale, richiamata dalla Corte di appello, secondo cui il fatto non era di scarsa offensività anche alla luce dell'accertata incapacità di autocontrollo dell'imputato e della commissione di un'analoga violazione appena cinque giorni dopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto fosse generica e meramente reiterativa di una censura già disattesa, poiché non si confrontava con la motivazione delle sentenze di merito, le quali avevano escluso la non punibilità valorizzando la non scarsa offensività della condotta, l'incapacità di autocontrollo dell'imputato e la rapidissima reiterazione di una condotta analoga. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando, in base alla motivazione di merito, la condotta non risulti di scarsa offensività e mostri una capacità dell'autore di reiterare rapidamente condotte analoghe.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione delle decisioni di merito: è inammissibile se si limita a ripetere censure già esaminate senza indicare quali elementi decisivi siano stati trascurati.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione sulla offensività del fatto può essere negativamente influenzata da elementi sintomatici di scarsa resipiscenza o di incapacità di autocontrollo, specie quando l'imputato commette un'analoga violazione a brevissima distanza temporale.
- La reiterazione molto ravvicinata di una condotta analoga è un dato valorizzabile per escludere la particolare tenuità del fatto, perché contrasta con l'idea di offensività minima e di episodicità della violazione.
- La mera affermazione difensiva della non punibilità non è sufficiente in cassazione: è necessario indicare un errore specifico della motivazione impugnata, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
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