Cassazione Penale, Sentenza n. 5195/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 336 c.p. (sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia e conferma in appello). Deduce due motivi: (1) nullità/inefficacia della vocatio in ius per presunta invalida elezione di domicilio in primo grado, perché il verbale contenente l'elezione non sarebbe stato sottoscritto dall'imputato; (2) vizio di motivazione e errata applicazione delle norme sostanziali (artt. 52, 62-bis, 336 e 131-bis c.p.), sostenendo il diritto alla scriminante della legittima difesa, la mancata valutazione delle attenuanti generiche e la non considerazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la giurisprudenza consolidata ammette la validità dell'elezione di domicilio anche quando l'indagato non sottoscrive il verbale salvo prova di rifiuto formale o di dissenso; la Corte ha inoltre osservato che, anche se l'elezione fosse invalida, le notifiche avrebbero dovuto comunque essere eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, essendo le censure generiche e prive di confronto critico con la motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000. L'effetto pratico è la conferma della condanna rimasta definitiva per mancata ammissione del ricorso.
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato per il quale l'imputato è stato condannato; la Cassazione non ha esaminato il merito della ricostruzione della fattispecie, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
Interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità: la mancata sottoscrizione dell'indagato sul verbale di elezione di domicilio non determina automaticamente inefficacia o nullità della notificazione, salvo che non emerga un effettivo rifiuto o dissenso dell'indagato.
Richiamato nel contesto delle regole di notificazione e vocatio in ius; la Cassazione ha ritenuto che i principi applicativi siano stati rispettati dai giudici di merito.
Riferimento alle formalità del verbale; la mancata sottoscrizione non è sufficiente per dichiarare la nullità se non accompagnata da prova di rifiuto o contrasto.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che anche ove si ritenesse invalida l'elezione di domicilio, le notifiche avrebbero comunque dovuto essere eseguite presso il difensore secondo questa norma, rafforzando la regolarità delle notifiche.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi reclamati e li ha ritenuti o manifestamente infondati o aspecifici e quindi inammissibili.
Richiamato dal difensore quale scriminante (legittima difesa); la Cassazione non ha esaminato nel merito la sussistenza della scriminante perché il motivo era formulato in modo generico e privo di specifico confronto con la motivazione impugnata.
Norma sulle attenuanti specifiche; il mancato riconoscimento delle attenuanti è stato contestato ma giudicato generico e non adeguatamente confrontato con la motivazione di merito.
Richiamata dal difensore quale possibile causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e, pertanto, non ha proceduto a riesaminare la questione di merito.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. da legge n. 176/2020
Normativa organizzativa che ha disciplinato la trattazione scritta del giudizio di cassazione; richiamata per la forma di svolgimento del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma tuttavia per disporre il versamento equitativo alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione da parte dell'indagato di un verbale contenente l'elezione di domicilio non vale automaticamente a rendere invalida la vocatio in ius: occorre prova di un rifiuto concreto, di dissenso sulla verbalizzazione o di volontà di non confermare l'elezione.
- Anche se si eccepisse l'invalidità dell'elezione di domicilio, va verificato se le notifiche siano state comunque legittimamente eseguite presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; la nullità formale non sempre produce l'inefficacia delle notifiche.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata: censure generiche o apodittiche sono inammissibili per aspecificità.
- La Corte di Cassazione, salvo i casi in cui siano evidenti vizi di diritto o di motivazione confrontati puntualmente, non riesamina il merito fattuale quando il ricorso è manifestamente infondato o aspecifico.
- Quando si deduce una scriminante (es. legittima difesa) in sede di impugnazione, è necessario illustrare con precisione in quale punto la motivazione di merito sarebbe carente o errata, indicando elementi di fatto o di diritto che giustifichino il riesame.
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