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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1293/2020 del 22/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza l’ottemperanza alla sentenza n. 109/06/12, passata in giudicato, ottenendo l’ordine di restituzione di Euro 93.577,89 oltre interessi legali. La sentenza originaria aveva accolto l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, ma non aveva deciso sulla debenza delle somme eventualmente pagate in relazione alle cartelle né disposto un rimborso. L’agente della riscossione aveva eccepito che la restituzione non rientrava nel giudicato, che il ricorso fosse improcedibile per mancata partecipazione degli enti impositori e che, essendo già stata cancellata l’ipoteca, non residuasse alcuna statuizione da eseguire. La CTP, con sentenza n. 868/06/13 depositata il 18 dicembre 2013, aveva accolto la richiesta e nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di inadempimento. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: il primo per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione; il secondo per violazione dell’art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice dell’ottemperanza aveva attribuito un diritto al rimborso non riconosciuto dal giudicato; il terzo per omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità dovuta alla mancata chiamata degli enti impositori; il quarto per omessa motivazione sull’oggetto e sul dispositivo della sentenza da eseguire.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la sentenza passata in giudicato avesse riguardato esclusivamente l’invalidità dell’iscrizione ipotecaria e che l’unico comando da essa ricavabile fosse la cancellazione dell’ipoteca, già eseguita. Il giudizio di ottemperanza consente di precisare e rendere effettivi gli obblighi derivanti dalla decisione, ma non di attribuire diritti nuovi o ulteriori; poiché il giudicato non aveva riconosciuto un diritto alla restituzione delle somme, la relativa domanda non poteva essere accolta in ottemperanza. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso per ottemperanza. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in Euro 2.000,00, e del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 70 D.Lgs. n. 546/1992

    Com’è noto, il giudizio disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo, in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall’esecuzione forzata disciplinata dal c.p.c., perchè il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l’esecuzione.

    Il giudizio tributario di ottemperanza può precisare la portata precettiva della decisione e rendere effettivi gli obblighi che ne derivano, anche quando il comando non abbia la puntualità propria di un titolo esecutivo; non può però creare diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Le questioni prospettate negli ulteriori motivi di ricorso devono ritenersi assorbite dall’accoglimento del motivo appena esaminato.

    La Corte ha dichiarato assorbite le censure relative alle omissioni di pronuncia, una volta accolto il motivo decisivo che escludeva la possibilità di ottenere in ottemperanza il rimborso non riconosciuto dal giudicato.

  • art. 384 c.p.c.

    Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè risultano ulteriori profili controversi rilevanti ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante il rigetto del ricorso proposto da S.D. per l’ottemperanza della sentenza n. 109/06/2012 della CTP di Cosenza, perchè, come sopra evidenziato, tale pronuncia non consente di far valere il diritto alla restituzione di somme di denaro, su cui il giudicato non si è pronunciato.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti e la controversia è definibile sulla base degli atti, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda di ottemperanza estranea al contenuto del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio tributario di ottemperanza può precisare e rendere effettivi gli obblighi risultanti dalla decisione passata in giudicato, anche quando il comando non sia formulato con la puntualità propria di un titolo esecutivo; non può tuttavia attribuire alle parti diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla pronuncia.
  • Se una sentenza annulla esclusivamente un’iscrizione ipotecaria e l’ipoteca è stata cancellata, il giudicato non consente di ottenere in ottemperanza la restituzione delle somme eventualmente pagate, quando la pronuncia non abbia deciso sulla loro debenza né riconosciuto un diritto al rimborso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

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