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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25159/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo a somme ritenute profitto del reato contestato (art. 640, comma 2, c.p.), derivanti da emolumenti per integrazione oraria percepiti come LSU per ore in concreto non lavorate. Il Procuratore deduceva vizio di motivazione (illogica e contraddittoria), omissione di valutazione di rilevanti atti investigativi (segnalazioni del Segretario comunale) ed errata interpretazione della documentazione, nonché violazione di legge per mancata applicazione di altre fattispecie (art. 316-ter e art. 640-bis) rispetto ad altri indagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato per motivi non consentiti. La decisione del Tribunale del riesame è ritenuta adeguatamente motivata: il ricorso propone sostanzialmente una rivalutazione del materiale probatorio (vietata in sede di legittimità), e la censura sulla diversa qualificazione giuridica è stata considerata generica e non supportata da una specifica contestazione fattuale. Pertanto resta confermato l'annullamento del sequestro preventivo disposto dal Tribunale del riesame.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, cod. pen.

    Il reato di truffa aggravata richiede, tra gli elementi tipici, l'induzione in errore del soggetto (o ente) danneggiato; la Corte ha valutato che dalle indagini non emergesse un 'complessivo meccanismo truffaldino' nei confronti dell'ente erogatore tale da fondare il fumus del reato.

  • art. 316-ter, cod. pen.

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter è elemento costitutivo del reato e non condizione obiettiva di punibilità; inoltre distingue l'area dell'"indebita percezione di erogazioni" dalla truffa, ricordando che l'ente erogatore qui non è indotto in errore dall'autorità.

  • art. 640-bis, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente ma non sviluppato sufficientemente: la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di adeguata comparazione fattuale rispetto alle argomentazioni del provvedimento impugnato.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n. 176/2020)

    Norma formale applicata per disciplinare le forme di esame del ricorso in cassazione in materia specifica; la Corte dichiara di aver proceduto secondo le forme previste.

  • art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n. 15/2022)

    Richiamata come norma di collegamento per l'applicabilità della disciplina procedurale suddetta; utilizzata per la corretta inquadratura normativa dell'esame del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la censura fondata su presunta illogicità manifesta della motivazione non consente la rinnovazione dei fatti in cassazione; è necessario che la motivazione sia assente o del tutto apparente per rendere ammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il ricorso contro misure cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge; non è consentita la mera rivalutazione del materiale probatorio o degli indizi (fumus).
  • Per impugnare efficacemente la motivazione di un provvedimento cautelare occorre dimostrare che essa è del tutto assente o meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • La qualificazione giuridica alternativa (es. art. 316-ter vs art. 640) deve essere sostenuta con specifici rilievi fattuali che dimostrino la presenza degli elementi costitutivi della diversa fattispecie; censure generiche sono inammissibili.
  • Le irregolarità di natura amministrativa o carenze nella regolamentazione e nel controllo degli LSU possono non essere sufficienti, di per sé, a fondare il fumus di una truffa qualora non emerga un meccanismo organizzato di inganno dell'ente erogatore.
  • Per giustificare un sequestro preventivo avente ad oggetto il profitto del reato è necessario che emergano indizi concreti e coerenti di profitto illecito e, se si allega falsificazione documentale, elementi chiari di falsità sistematica; discrepanze non univoche tra contabilità e liquidazioni possono indebolire il quadro indiziario.
  • Quando si fa riferimento a soglie di punibilità (art. 316-ter), va considerato che in giurisprudenza il superamento della soglia si valuta per singola condotta percettiva e non mediante sommatoria di percezioni distribuite nel tempo, salvo specifiche ragioni normative.

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