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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00253/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sul legittimo impedimento del difensore, e non specifici, perché ripetitivi delle censure di appello, il secondo e il terzo motivo relativi a qualificazione giuridica, attenuanti e bilanciamento. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per una rapina consumata ai danni della persona offesa. Con il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 420-ter c.p.p., lamentando che il giudice non avesse valutato l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore. La Corte osserva però che era stato concesso un rinvio ad horas per produrre la documentazione a sostegno dell'istanza, poi non depositata; successivamente veniva prodotta solo un'attestazione di invio via PEC a un indirizzo errato, sicché la documentazione non era reperibile e il rinvio fu legittimamente negato. Con il secondo e il terzo motivo si contestavano la mancata riqualificazione del fatto da rapina a furto in abitazione, il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sull'aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua: la vittima era stata privata del denaro dopo una violenza fisica idonea a neutralizzarla; l'aggravante ex art. 628 co. 5 c.p. era sottratta al bilanciamento; il danno non poteva essere valutato solo in termini economici, essendo stato provocato anche uno stato di timore non trascurabile nella persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 420-ter c.p.p.

    La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere sorretta da documentazione effettivamente prodotta e reperibile negli atti; in difetto, il diniego del rinvio è legittimo.

  • art. 628 c.p.

    La condotta descritta integra la rapina, poiché la sottrazione del denaro è avvenuta mediante violenza sulla persona offesa, finalizzata a renderla inoffensiva.

  • art. 624-bis c.p.

    La riqualificazione in furto in abitazione è esclusa quando la sottrazione avviene con violenza sulla persona, essendo decisiva la presenza dell'elemento violento tipico della rapina.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Le attenuanti del danno lieve non si applicano quando il pregiudizio non si esaurisce nel valore economico sottratto, ma comprende anche il turbamento arrecato alla vittima.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Il riconoscimento dell'attenuante del ristoro del danno è incompatibile con la valutazione complessiva del fatto quando il danno non può dirsi modesto per le conseguenze psicologiche e fattuali prodotte sulla persona offesa.

  • art. 628 co. 5 c.p.

    L'aggravante richiamata è sottratta al giudizio di bilanciamento, con conseguente impossibilità di far prevalere le attenuanti generiche su di essa.

Massime di principio

  • Il legittimo impedimento del difensore va provato con documentazione idonea e tempestivamente acquisita agli atti; se l'istanza risulta inviata a un indirizzo PEC errato e la prova non è disponibile, il giudice può legittimamente rigettare la richiesta di rinvio.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre pedissequamente le censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La distinzione tra rapina e furto in abitazione dipende dalla presenza di violenza o minaccia sulla persona offesa: quando la sottrazione è preceduta o accompagnata da violenza personale finalizzata a neutralizzare la vittima, la fattispecie resta quella di rapina.
  • Le attenuanti del danno lieve e del risarcimento non possono essere riconosciute quando il pregiudizio derivante dal fatto non è riducibile al solo valore del bene sottratto, ma comprende anche conseguenze ulteriori, come il timore o turbamento arrecato alla vittima.
  • Se una specifica aggravante è sottratta al bilanciamento per previsione di legge, le attenuanti generiche non possono essere dichiarate prevalenti su di essa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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