Cassazione Civile, Ordinanza n. 21633/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendica di un fondo agricolo proposta da chi si assumeva titolare del bene, con richiesta di restituzione del fondo, dei frutti e del risarcimento per il mancato godimento. Il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, deducendo che il fondo era stato precedentemente trasferito a terzi, e proponeva in via riconvenzionale domanda di usucapione dell’intero compendio, sostenendo di avere posseduto il bene uti dominus per il tempo utile. Il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale e la corte d’appello confermava. In Cassazione il ricorrente denunciava, con due motivi strettamente connessi, violazione degli artt. 2697, 1140, 1141 e 1158 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., e omesso esame di fatti decisivi: sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente valutato le prove e che opere materiali sul fondo, quali coltivazione, recinzione parziale, cisterna, approvvigionamento idrico ed elettrico, viabilità e riparazioni di manufatti, integrassero il possesso utile all’usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente applicato i principi in tema di possesso ad usucapionem, affermando che, per un fondo agricolo, la mera coltivazione non basta a dimostrare il possesso uti dominus, perché può essere compatibile con un titolo convenzionale o con la tolleranza del proprietario. Ha inoltre ribadito che la recinzione costituisce un indice particolarmente significativo dello ius excludendi alios, ma nel caso concreto la recinzione risultava solo su due lati e quindi non escludeva i terzi da ogni relazione con il bene. Le ulteriori opere dedotte dal ricorrente sono state considerate compatibili con il semplice godimento del fondo e non decisive ai fini della prova dell’esclusivo possesso. La Corte ha altresì osservato che le censure si risolvevano in una contestazione dell’accertamento di fatto e della valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità in presenza di motivazione non apparente e non illogica. Il ricorso è stato quindi respinto; è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
richiamato come fondamento dell'azione di rivendica proposta dagli attori nel giudizio di merito
conferma della regola generale per cui chi allega l'usucapione deve provarne i fatti costitutivi
richiamato per la nozione di possesso e per distinguere il mero godimento dal possesso utile all'usucapione
richiamato in relazione alla prova e alla qualificazione del possesso
richiamato quale norma sulla maturazione dell'usucapione della proprietà mediante possesso continuato per il tempo di legge
invocato dal ricorrente, ma le doglianze sono state ritenute dirette in sostanza contro la valutazione del materiale probatorio
invocato dal ricorrente, ma non è stato ravvisato alcun vizio di valutazione della prova legale o motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale di riferimento per il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la decisività dei fatti dedotti
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla specificità dei motivi di ricorso
richiamato per la definizione camerale in conformità alla proposta del consigliere delegato
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato componente del collegio
richiamato in relazione alla questione di incompatibilità del componente del collegio
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Per la prova dell'usucapione non è sufficiente dimostrare una generica attività di coltivazione o godimento del fondo, se tali attività sono compatibili con una relazione materiale sorretta da titolo convenzionale o da mera tolleranza del proprietario.
- Nel caso di fondo agricolo, l'elemento più significativo per dimostrare il possesso uti dominus è la prova di condotte oggettivamente rivelatrici dello ius excludendi alios; la recinzione del bene è un indice particolarmente rilevante, ma deve essere tale da escludere i terzi dal godimento del cespite.
- La valutazione circa la sussistenza del possesso ad usucapionem richiede un apprezzamento globale e concreto delle modalità di esercizio del potere di fatto sulla cosa, rimesso al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
- Le censure che mirano, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di fatti decisivi, a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili o infondate in sede di legittimità, poiché la selezione, l'attendibilità e la concludenza delle prove spettano al giudice di merito.
- Chi invochi l'acquisto a titolo originario per usucapione sopporta l'onere di provare tutti i relativi fatti costitutivi, compresa la durata del possesso per il tempo prescritto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21422/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21423/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21431/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21436/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21440/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →