Cassazione Civile, Ordinanza n. 19844/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un atto di divisione del 1985 che costituiva una servitù di passaggio in favore di un fondo appartenente ai danti causa degli odierni ricorrenti e a carico del fondo oggi di proprietà dei controricorrenti. I proprietari del fondo dominante avevano convenuto in giudizio i vicini chiedendo l’accertamento che questi avessero illegittimamente apposto un paletto sul viale gravato da servitù e parcheggiato veicoli sul fondo servente, ostacolando l’esercizio del passaggio; domandavano quindi la rimozione del paletto e dei veicoli e il ripristino dello stato dei luoghi. I convenuti replicavano che non vi era un aggravamento della servitù, ma semmai una sua diminuzione, e che in mancanza di espressa previsione del titolo il passaggio poteva ritenersi solo pedonale. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello confermava, ritenendo la servitù solo pedonale e affermando che non fosse provato l’impedimento del transito pedonale. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1063, 1065 e 1067 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale aveva escluso senza base logica la diminuzione dell’esercizio della servitù e aveva reso una motivazione contraddittoria rispetto al divieto di sosta previsto dal titolo; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e ulteriore contrasto con altra sentenza della medesima Corte d’appello, assumendo che il giudice di merito avesse deciso ultra/extra petita e in modo incoerente rispetto a un precedente giudizio che aveva già interpretato il medesimo titolo come costitutivo di una servitù anche carrabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi, perché la Corte d’appello aveva interpretato il titolo costitutivo della servitù in modo illogico e contrario ai canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., oltre che in contrasto con l’art. 1067 c.c. La clausola che prevedeva un viale di larghezza di due metri, da lasciare sgombro, con sola sosta consentita per il tempo necessario al carico e scarico delle auto, è stata ritenuta dalla Cassazione espressiva della volontà di consentire il transito anche veicolare, non già solo pedonale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma sui criteri di individuazione del contenuto della servitù e del suo esercizio, in collegamento con l’interpretazione del titolo costitutivo
richiamato nel motivo di ricorso in tema di esercizio della servitù secondo il titolo e nei limiti del contenuto negoziale
richiamato come norma sulla diminuzione o aggravamento della servitù; la Corte di legittimità reputa che la decisione di merito abbia falsamente escluso la lesione del diritto di servitù
utilizzati come canoni di interpretazione del titolo costitutivo della servitù; la Corte afferma che la lettura della clausola data dal giudice di merito era illogica e contraria al senso letterale e sistematico dell’accordo
richiamato per l’interpretazione del contratto alla luce dell’intero contesto negoziale
richiamato come criterio di buona fede nell’interpretazione, per escludere letture cavillose
richiamato come criterio soggettivo volto a cogliere la ragione pratica dell’accordo
richiamato nel secondo motivo per denunciare la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’asserita decisione ultra petita
richiamato nel testo come strumento processuale che la Corte d’appello avrebbe potuto utilizzare in presenza di altro giudizio pendente sulla stessa questione
richiamato nel testo come ulteriore strumento processuale in caso di rapporto tra giudizi connessi o pregiudiziali
richiamato con riferimento al rischio che il contrasto tra sentenze sul medesimo titolo potesse dar luogo a revocazione per contrasto con precedente giudicato o precedente decisione
Massime di principio
- Nel giudizio sulla servitù, il contenuto del diritto va individuato anzitutto attraverso l’interpretazione del titolo costitutivo secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., valorizzando il senso letterale delle clausole e il contesto complessivo dell’atto.
- Una clausola che disciplini larghezza del viale, obbligo di mantenerlo sgombro e sosta limitata al tempo del carico e scarico delle auto può essere sintomatica della volontà di consentire il transito veicolare, non solo pedonale.
- L’interpretazione del titolo non può essere meramente cavillosa o internamente contraddittoria: deve essere coerente con la funzione pratica dell’accordo e con la buona fede ermeneutica.
- Ai fini dell’art. 1067 c.c., il giudice deve verificare se le opere o i comportamenti del fondo servente rendano più disagevole l’esercizio della servitù in base al concreto contenuto del diritto, senza svalutare il dato negoziale che ne definisce l’estensione.
- In presenza di precedenti decisioni su identica questione interpretativa, il giudice del merito deve gestire il possibile contrasto mediante gli strumenti processuali appropriati, evitando pronunce logicamente incompatibili sul medesimo titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19810/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19811/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19812/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19814/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19815/2024 del 18/07/2024
- ordinanza_civile · 18 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19818/2024 del 18/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →