Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34797/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso di ritenute Irpef operate su una pensione privilegiata ordinaria militare: il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello con rigetto del rimborso, e il ricorso per cassazione contro tale riforma era stato respinto con sentenza n. 18831/2023. Successivamente, il contribuente ha proposto istanza di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., sostenendo che la Cassazione avesse erroneamente ritenuto valida la notificazione dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, pur in assenza - secondo la sua prospettazione - di prova della tempestiva spedizione/notifica, e che inoltre avesse trascurato il disconoscimento della copia fotografica dell’elenco delle raccomandate prodotta dall’Amministrazione. In sostanza, il ricorrente affermava che la precedente pronuncia avesse mal valutato gli atti e che, se correttamente letti, l’appello dell’Agenzia avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di prova della regolare e tempestiva notificazione. La Corte, però, ha rilevato che la sentenza del 2023 aveva già espresso in modo consapevole e chiaro il proprio apprezzamento sulla documentazione in atti, valorizzando l’elenco delle raccomandate munito di timbro postale e l’avviso di ricevimento con indicazione della data di spedizione e di consegna, nonché osservando che le contestazioni del contribuente non erano state assistite da querela di falso.

La decisione

La Corte ha escluso la sussistenza di un errore materiale nella sentenza n. 18831/2023, ritenendo che non vi fosse un mero lapsus o un equivoco percettivo sul contenuto degli atti, ma una valutazione consapevole e motivata della documentazione notificatoria e della sua idoneità probatoria. Di conseguenza, l’istanza di correzione è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel procedimento di correzione degli errori materiali, non si procede alla liquidazione delle spese, mancando una soccombenza in senso tecnico.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È la base normativa dell’istanza di correzione dell’errore materiale proposta contro la precedente sentenza di legittimità.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato, insieme agli artt. 288 e 391-bis c.p.c., per affermare la natura del procedimento di correzione dell’errore materiale.

  • art. 288 c.p.c.

    Richiamato come norma del procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 91 c.p.c.

    Esclusa la possibilità di liquidare le spese nel procedimento di correzione, poiché non vi è soccombenza in senso tecnico.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel passaggio sulla non sanabilità, in mancanza dei presupposti, dell’inammissibilità mediante successiva esibizione documentale.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il termine di 60 giorni rilevante ai fini della tempestività del gravame notificato nel processo tributario.

Massime di principio

  • L’errore materiale correggibile ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. presuppone un mero errore percettivo o di scrittura, non già una diversa valutazione del materiale processuale o una scelta argomentativa della Corte.
  • Non può parlarsi di errore materiale quando la sentenza impugnata dimostri di avere esaminato gli atti e di avere espresso consapevolmente un giudizio di fatto o di diritto, anche se la parte ne contesti la correttezza.
  • Nel processo tributario, la prova della tempestiva notificazione a mezzo posta può desumersi anche dall’avviso di ricevimento o dall’elenco delle raccomandate, purché risultino le attestazioni richieste in ordine alla spedizione e al timbro postale.
  • Le contestazioni sull’attendibilità o ritualità di una documentazione notificatoria non possono sostituire la querela di falso quando si intenda incrinare l’efficacia probatoria delle attestazioni formali ivi contenute.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si liquida le spese, perché il rito non è strutturato su un rapporto di soccombenza tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.