Cassazione Penale, Sentenza n. 32990/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava più imputazioni, tra cui lesioni personali, minacce gravi o minaccia e danneggiamento. In precedenti giudizi di legittimità, la responsabilità degli imputati per i reati residui rispetto al capo A era stata dichiarata irrevocabile, mentre il capo A era stato oggetto di annullamento e successiva definizione. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Milano aveva rideterminato la pena per i reati residui e aveva dichiarato estinto per remissione di querela il reato di danneggiamento contestato a uno degli imputati, rilevando tuttavia che tale statuizione era contenuta per errore materiale nel dispositivo e non era più emendabile. Gli imputati hanno proposto un unico ricorso deducendo, da un lato, violazione di legge per la mancata estensione della remissione di querela, intervenuta con riferimento al capo A, anche ai reati residui; dall'altro, vizio di motivazione sulla determinazione della pena, sostenendo che la Corte d'appello si fosse limitata a un calcolo aritmetico senza giustificare la pena base e gli aumenti per la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che sui capi relativi ai reati residui si fosse formato il giudicato parziale, poiché tali capi non erano stati investiti dai precedenti ricorsi e l'affermazione di responsabilità era stata dichiarata irrevocabile. Ha quindi escluso che nel giudizio di rinvio potesse essere rilevata la remissione di querela quale causa estintiva con riguardo a quei capi. Ha distinto tale situazione dall'ipotesi in cui il rinvio riguardi lo stesso capo e il relativo reato non sia ancora coperto da giudicato. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'appello, che aveva indicato la congruità della pena, il riferimento alle concrete modalità della condotta e la determinazione della sanzione in misura ampiamente inferiore alla media edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che il giudicato parziale formatosi sui capi relativi ai reati residui impediva di dichiarare in sede di rinvio l'estinzione di tali reati per remissione di querela. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sulla pena, poiché il giudice di merito aveva richiamato la congruità della sanzione e le concrete modalità della condotta, con pena fissata ben al di sotto della media edittale.
Norme richiamate
Se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
La disposizione fonda il giudicato parziale sulle parti della sentenza non investite dall'annullamento e impedisce, su tali capi ormai irrevocabili, la rilevazione in sede di rinvio di cause estintive del reato.
Le cause di non punibilità previste dalla norma, inclusa l'estinzione del reato per mancanza sopravvenuta di una condizione di procedibilità, non sono rilevabili in relazione a un capo coperto da giudicato parziale.
I criteri di commisurazione della pena possono essere richiamati anche sinteticamente; la motivazione deve essere specifica e dettagliata soprattutto quando la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale.
art. 27, comma 2, Cost.
Il giudicato progressivo sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato comporta il superamento della presunzione di non colpevolezza con riguardo alla parte divenuta irrevocabile.
art. 111, comma 7, Cost.
La definitività della decisione sulle parti non oggetto di annullamento concorre a giustificare gli effetti del giudicato progressivo.
Massime di principio
- Quando una sentenza cumulativa contiene più imputazioni autonome, ciascun capo conserva la propria individualità e può formare oggetto di giudicato separatamente dagli altri.
- Se, dopo un annullamento parziale con rinvio, l'affermazione di responsabilità per determinati reati è divenuta irrevocabile perché quei capi non sono stati investiti dall'impugnazione, si forma il giudicato parziale e il giudice del rinvio non può rilevare, con riferimento a tali capi, cause estintive del reato sopravvenute, inclusa la remissione di querela.
- La remissione di querela può invece produrre effetti nel giudizio di rinvio quando il rinvio riguardi lo stesso capo e la regiudicanda relativa a quel reato non sia ancora divenuta irrevocabile.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena è fissata in misura non superiore e anzi ben inferiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami la congruità della sanzione, i criteri dell'art. 133 c.p. o la gravità e le concrete modalità della condotta. Una motivazione analitica è necessaria soprattutto per pene notevolmente superiori alla media edittale.
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