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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26690/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Farinella aveva chiesto la restituzione della caparra di 20.000 euro versata dalla madre Mantovani Carolina in occasione di un contratto preliminare del 3.5.2010. Dopo il decesso della madre (2.8.2010) la società promittente venditrice intimò l'adempimento il 30.8.2010 e, non avendo ricevuto risposta, recedette trattenendo la caparra. Farinella ha impugnato la decisione che aveva rigettato la sua domanda e accolto la riconvenzionale della società, sostenendo (1) di non essere stato erede alla data della diffida e quindi che quella intimazione non poteva valergli, essendo l'accettazione dell'eredità intervenuta solo il 28.9.2011; (2) che la venditrice era inadempiente perché al momento del recesso l'immobile non era munito del certificato di agibilità (rilasciato il 14.4.2011). In sede di merito si era ritenuto che Farinella, avendo richiesto la restituzione della caparra, avesse accettato tacitamente l'eredità (atto dispositiv o) e che la mancata produzione immediata dell'agibilità non fosse stata tempestivamente eccepita e, pertanto, non potesse giustificare il silenzio alla diffida.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e infondato il primo motivo, confermando che la richiesta della restituzione della caparra è atto dispositivo che può configurare accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., e che la valutazione di fatto del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità salvo errori di diritto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: la mancata produzione del certificato di agibilità non era stata tempestivamente eccepita come inadempimento all'atto della diffida e, inoltre, la mancanza di agibilità non impedisce di norma la stipula del rogito ma costituisce possibile inadempimento della venditrice che va eccepito tempestivamente ai sensi del meccanismo di cui all'art. 1460 c.c. La sentenza impugnata è dunque confermata; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 460 cod. civ.

    Norma sulle attività conservatorie consentite al chiamato all'eredità. La Corte distingue gli atti conservativi (consentiti senza accettazione) dagli atti dispositivi: le azioni che travalicano la mera conservazione possono implicare accettazione tacita.

  • art. 476 cod. civ.

    Definisce l'accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato compia atti che presuppongono necessariamente la qualita di erede. La Corte ha ritenuto applicabile la norma alla richiesta di restituzione della caparra quale atto dispositiv o.

  • art. 1477, comma 3, cod. civ.

    art. 1477, comma 3, cod. civ.

    Citato nel contesto del preliminare e delle obbligazioni inerenti alla conclusione del contratto definitivo. La Corte ha ritenuto che la mancata agibilità non sia stata efficacemente collegata al rifiuto del ricorrente e non sia stata tempestivamente eccepita.

  • art. 1385 cod. civ.

    Norma applicata per il diritto della parte ad ottenere la conservazione della caparra in caso di risoluzione per inadempimento; la Corte ha confermato il diritto della venditrice a trattenere la caparra dopo il legittimo recesso per mancata risposta alla diffida.

  • art. 1460 cod. civ.

    Regola l'eccezione di inadempimento. La Corte ha ricordato che l'acquirente doveva sollevare tempestivamente, in risposta alla diffida ad adempiere, l'eccezione della mancata agibilità; il silenzio equivale a rinuncia o acquiescenza e non consente poi di far valere quel motivo a posteriori contro il recesso.

Massime di principio

  • La richiesta della restituzione della caparra confirmatoria può costituire, se diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale, un atto dispositiv o che configura accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.).
  • Gli atti meramente conservativi (art. 460 c.c.) non implicano accettazione dell'eredità; occorre valutare la natura dell'atto concreto: se travalica la conservazione e incidere sul patrimonio, può comportare accettazione tacita.
  • La mancata produzione del certificato di agibilità non determina automaticamente nullità del rogito; può costituire inadempimento della venditrice ma deve essere eccepita tempestivamente nell'ambito della diffida ad adempiere (meccanismo ex art. 1460 c.c.).
  • Il silenzio alla diffida ad adempiere può legittimare il recesso della controparte e il diritto di trattenere la caparra conformemente all'art. 1385 c.c., se non viene tempestivamente sollevata un'eccezione di inadempimento rilevante.
  • In sede di Cassazione la qualificazione fattuale (ad es. se vi sia stata accettazione tacita) è soggetta a sindacato limitato: le valutazioni di fatto del giudice di merito sono difficilmente rivedibili salvo errori di diritto nella sussunzione.
  • In casi di preliminare per immobili in costruzione, la mancanza temporanea dell'agibilità, se derivante da mero ritardo e non da irregolarità, può essere considerata non idonea di per sé a giustificare il rifiuto di stipulare se non tempestivamente contestata.

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