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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26687/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

SMI SRL aveva chiesto il trasferimento della piena proprietà dell'immobile promesso in vendita e, in via subordinata, aveva dichiarato di recedere dal contratto chiedendo il doppio della caparra. I convenuti avevano eccepito l'inadempimento della SMI e, in riconvenzionale, avevano chiesto la risoluzione del preliminare e degli accordi integrativi con trattenimento delle caparre. Il Tribunale aveva respinto il recesso di SMI e dichiarato decaduti i convenuti dalla domand a riconvenzionale per tardiva costituzione; la Corte d'appello aveva invece ritenuto risolti i contratti per l'inutile decorso del termine fissato nella diffida del 10/12/2007 e aveva rigettato l'appello di SMI. SMI ha impugnato in Cassazione deducendo, tra l'altro, l'illegittimità della declaratoria di risoluzione d'ufficio basata sul decorso del termine della diffida.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la Corte d'appello non potesse rilevare d'ufficio la risoluzione del contratto per il decorso del termine indicato nella diffida ex art.1454 c.c., poiché l'effetto risolutorio derivante dall'inosservanza di tale termine è rimesso alla libera valutazione del creditore e costituisce una facoltà che il giudice non può dichiarare d'ufficio. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al giudice a quo anche per le spese di Cassazione; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente per ottenere, tramite sentenza, il trasferimento della proprietà in esecuzione del preliminare; usata come titolo della domanda principale.

  • art. 1453 c.c.

    Norma in tema di risoluzione per inadempimento, richiamata nella contestazione e nei motivi di ricorso come quadro normativo della domanda di risoluzione.

  • art. 1454 c.c.

    Regola che la risoluzione per inadempimento opera dopo l'inutile decorso del termine indicato nella diffida; la Corte ha chiarito che l'effetto risolutorio è una facoltà del creditore e non può essere accertato d'ufficio dal giudice.

  • art. 1197 c.c.

    Richiamata in relazione agli accordi integrativi (modalità esecutive del trasferimento tramite società veicolo e cessione di quote) e agli obblighi derivanti da tali patti.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocata nel primo motivo come vizio di nullità per errata applicazione/interpretazione procedurale; la decisione richiama principi processuali relativi ai poteri officiosi del giudice e ai limiti del thema decidendum.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione; i giudizi di nullità/errata applicazione di norme di diritto e gli altri motivi sono stati esaminati alla luce delle pretese di cassazione.

  • art. 1477 c.c.

    Richiamata nei motivi della ricorrente in relazione alla contestazione sulla consistenza delle pertinenze e sulla legittimità del recesso; la Corte di merito era stata censurata per non aver valutato correttamente tali aspetti, ma la Cassazione ha ritenuto assorbite tali censure.

  • art. 1385 c.c.

    Richiamata in relazione alla domanda di recesso della SMI per grave inadempimento; la Corte d'appello aveva ritenuto non provata la gravità dell'inadempimento, contestazione poi assorbita dalla decisione della Cassazione.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria modificativa (art. 183, sesto comma) con la quale SMI aveva variato la propria domanda nel corso del processo.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato per spiegare la dichiarazione del Tribunale circa la decadenza dei convenuti dalla proposta di domanda riconvenzionale a causa della tardiva costituzione.

Massime di principio

  • La risoluzione del contratto per l'inutile decorso del termine contenuto nella diffida ex art.1454 c.c. è una facoltà del creditore: solo il soggetto interessato può far valere l'effetto risolutorio, e il giudice non può dichiararlo d'ufficio.
  • Se il primo giudice ha escluso o dichiarato decaduta una specifica domanda (es. riconvenzionale per risoluzione), la Corte d'appello non può surrogarsi alle parti rilevando d'ufficio quell'effetto giuridico che non rientra nel petitum del giudizio d'appello.
  • Le questioni sulle caratteristiche dell'immobile (esistenza di pertinenze, destinazione d'uso, agibilità, difformità catastali) rilevano ai fini dell'eventuale recesso per grave inadempimento, ma la valutazione rimane di merito e può risultare assorbita se la pronuncia è viziata per errori procedurali.
  • Nelle controversie immobiliari complesse, la parte che intende avvalersi della facoltà risolutoria deve esplicitamente dedurla nel giudizio per non lasciarne l'iniziativa esclusivamente all'altra parte o al giudice.
  • Il giudice di cassazione interviene principalmente per vizio di diritto o per errori di procedura: quando rileva un vizio in procedendo (ad es. declaratoria d'ufficio di effetti che spettano alle parti), può cassare e rinviare la causa al giudice di merito.
  • La puntualità nelle costituzioni e nelle eccezioni processuali è cruciale: la decadenza di una domanda per tardiva costituzione può impedire la formulazione di un petitum che, se assente in appello, non può essere integrato d'ufficio dal giudice di secondo grado.

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