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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26825/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e decidendo nel merito. Ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente (Toscolapi s.r.l.) perché il diritto al rimborso era ormai prescritto/decaduto: il termine triennale decorre dalla data del versamento del dazio e non dalla data di annullamento del regolamento UE. Le spese di lite sono compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sul rimborso di dazi antidumping riscossi su importazioni di acido ossalico dalla Repubblica Popolare Cinese. Questione giuridica centrale: se il termine triennale di decadenza per chiedere il rimborso del dazio versato decorra dalla data del versamento o dalla data di annullamento giudiziale del regolamento UE che aveva istituito il dazio. La CTR aveva ritenuto che il dies a quo fosse la pubblicazione della sentenza di annullamento del regolamento istitutivo; l'Agenzia ha impugnato tale decisione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 374/1990

    L'art. 11 disciplina il termine di decadenza per la richiesta di rimborso dei dazi: la Corte interpreta il termine triennale come decorrente dalla data del versamento del dazio, non dalla successiva annullamento del provvedimento comunitario.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)

    art. 236, par. 2, comma 3

    Interpretato in conformità alla giurisprudenza CJEU: l'illegittimità o annullamento di un regolamento non costituisce causa di forza maggiore che proroghi il termine di tre anni per chiedere il rimborso; pertanto non autorizza rimborsi d'ufficio oltre il termine.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)

    Norma corrispondente nel nuovo codice doganale dell'Unione, interpretata in senso coerente con l'art. 236 del precedente codice: non consente di spostare il termine di decadenza a seguito di annullamento del regolamento comunitario.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 325/2012

    Regolamento istitutivo dei dazi antidumping in relazione al quale è intervenuta l'annullamento del Tribunale UE (causa T-310/12). La Cassazione ha comunque ritenuto che l'annullamento non sposti il termine di decadenza per il rimborso.

  • Giurisprudenza CJEU

    Corte di Giustizia UE, 14.6.2012, C‑533/10; Corte di Giustizia UE, 4.2.2016, riunite C‑659/13 e C‑34/14

    La giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia afferma che l'illegittimità di un regolamento non rappresenta forza maggiore che proroghi il termine per il rimborso dei dazi; pertanto le autorità nazionali non possono procedere a rimborsi d'ufficio oltre il termine previsto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    ex plurimis: Sez. Un., n. 13676/2014; Cass., n. 22345/2018; Cass. n. 21979/2020

    La giurisprudenza interna è coerente nel ritenere che il termine di decadenza per il rimborso di un'imposta incompatibile con il diritto comunitario decorre dalla data del versamento e non dalla pronuncia successiva di incompatibilità o annullamento.

  • Tribunale dell'Unione Europea

    Causa T-310/12, sentenza 20.5.2015

    Sentenza che ha annullato il regolamento (EU) 325/2012: anche tale annullamento non determina il differimento del dies a quo per la richiesta di rimborso secondo la Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per chiedere il rimborso di dazi antidumping (termine triennale ex art. 11 d.lgs. 374/1990) decorre dalla data del versamento del dazio, non dalla data di annullamento successivo del regolamento UE che lo aveva istituito.
  • L'annullamento giudiziale di un regolamento UE non costituisce, di per sé, causa che proroghi o sospenda il termine per proporre richiesta di rimborso; non permette alle autorità nazionali di riconoscere rimborsi d'ufficio oltre il termine prescrizionale/di decadenza.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare la data esatta del versamento dei dazi e calcolare il termine di tre anni a partire da quella data per evitare decadenze.
  • Eventuali eccezioni alla decorrenza dal versamento sono limitate: la giurisprudenza CJEU e della Cassazione non riconosce la forza maggiore derivante dall'illegittimità del regolamento come motivo per estendere il termine.
  • Se il termine è già maturato, la domanda di rimborso va rigettata; le controversie possono essere decise nel merito senza ulteriori accertamenti quando lo stato dei fatti (date di pagamento) è chiaro.
  • È buona prassi per gli operatori monitorare tempestivamente i provvedimenti comunitari e intraprendere azioni entro i termini procedurali nazionali per preservare il diritto al rimborso.

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