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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19563/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto partecipante a un complesso fenomeno fraudolento organizzato. Nella motivazione della Corte di appello erano valorizzati elementi fattuali quali gli accessi ripetuti agli uffici postali per attivare carte elettroniche intestate al ricorrente, la messa a disposizione dei propri documenti, e la retribuzione ricevuta per la sua partecipazione. La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e assolutamente generico, perché il ricorrente ha omesso il necessario confronto argomentativo con la motivazione puntuale della sentenza impugnata e si è limitato a proporre una diversa lettura delle stesse evidenze processuali.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta genericità. La Corte ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente accertato il dolo, quantomeno eventuale, e il concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p., valorizzando il contributo decisivo del ricorrente (attività logistica e documentale, ripetuti accessi per attivare carte, consapevolezza e retribuzione). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa in camera di consiglio il 12/04/2022.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Fondamento dell'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; la Corte applica questo articolo per rigettare motivi generici che non contestano specificamente la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata nella motivazione; contestualizzata con gli altri riferimenti procedurali relativi ai rimedi e ai presupposti di ammissibilità del ricorso.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma procedurale richiamata a sostegno della valutazione di inammissibilità e delle relative conseguenze processuali.

  • art. 23, co. 8, D.L. n.137/2020

    Richiamato in relazione al contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione, attestando che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la normativa vigente.

  • art. 110 cod. pen.

    Interpretato in senso estensivo: la Corte ha ritenuto che ogni forma di partecipazione che contribuisca alla realizzazione dell'illecito integra il concorso di persone nel reato, anche se il contributo è di tipo logistico o 'improvvisato'.

  • art. 114 cod. pen.

    Richiamato per negare che le azioni del ricorrente siano di 'minima efficacia causale': la Corte distingue il concorso pieno dall'ipotesi di efficacia causale minima, ritenendo il contributo del ricorrente decisivo per il programma delittuoso.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici e non affrontano specificamente la motivazione della decisione impugnata; è necessario un confronto argomentato e puntuale con le ragioni del giudice di merito.
  • La partecipazione anche con attività logistiche o con la messa a disposizione di documenti può integrare il concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p., se tale contributo è funzionale e conoscibile nel contesto del programma criminoso.
  • Elementi fattuali ripetuti e coerenti (es. accessi agli uffici per attivare strumenti usati nella frode, pagamento per la partecipazione, comportamenti confessi) costituiscono indizi forti della consapevolezza e del dolo, anche nella forma eventuale.
  • La mera rinnovazione di deduzioni già respinte in grado di appello, senza nuovi argomenti specifici, non basta a rendere ammissibile il ricorso e può portare alla condanna alle spese e a sanzioni per l'inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza il giudice può condannare il ricorrente al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

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