Cassazione Penale, Sentenza n. 19563/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto partecipante a un complesso fenomeno fraudolento organizzato. Nella motivazione della Corte di appello erano valorizzati elementi fattuali quali gli accessi ripetuti agli uffici postali per attivare carte elettroniche intestate al ricorrente, la messa a disposizione dei propri documenti, e la retribuzione ricevuta per la sua partecipazione. La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e assolutamente generico, perché il ricorrente ha omesso il necessario confronto argomentativo con la motivazione puntuale della sentenza impugnata e si è limitato a proporre una diversa lettura delle stesse evidenze processuali.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta genericità. La Corte ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente accertato il dolo, quantomeno eventuale, e il concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p., valorizzando il contributo decisivo del ricorrente (attività logistica e documentale, ripetuti accessi per attivare carte, consapevolezza e retribuzione). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa in camera di consiglio il 12/04/2022.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; la Corte applica questo articolo per rigettare motivi generici che non contestano specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
Norma processuale citata nella motivazione; contestualizzata con gli altri riferimenti procedurali relativi ai rimedi e ai presupposti di ammissibilità del ricorso.
Ulteriore norma procedurale richiamata a sostegno della valutazione di inammissibilità e delle relative conseguenze processuali.
art. 23, co. 8, D.L. n.137/2020
Richiamato in relazione al contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione, attestando che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la normativa vigente.
Interpretato in senso estensivo: la Corte ha ritenuto che ogni forma di partecipazione che contribuisca alla realizzazione dell'illecito integra il concorso di persone nel reato, anche se il contributo è di tipo logistico o 'improvvisato'.
Richiamato per negare che le azioni del ricorrente siano di 'minima efficacia causale': la Corte distingue il concorso pieno dall'ipotesi di efficacia causale minima, ritenendo il contributo del ricorrente decisivo per il programma delittuoso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici e non affrontano specificamente la motivazione della decisione impugnata; è necessario un confronto argomentato e puntuale con le ragioni del giudice di merito.
- La partecipazione anche con attività logistiche o con la messa a disposizione di documenti può integrare il concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p., se tale contributo è funzionale e conoscibile nel contesto del programma criminoso.
- Elementi fattuali ripetuti e coerenti (es. accessi agli uffici per attivare strumenti usati nella frode, pagamento per la partecipazione, comportamenti confessi) costituiscono indizi forti della consapevolezza e del dolo, anche nella forma eventuale.
- La mera rinnovazione di deduzioni già respinte in grado di appello, senza nuovi argomenti specifici, non basta a rendere ammissibile il ricorso e può portare alla condanna alle spese e a sanzioni per l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità per manifesta infondatezza il giudice può condannare il ricorrente al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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