Cassazione Penale, Sentenza n. 20631/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza d'appello sostenendo che le minacce contestate fossero state commesse in data anteriore al 22/11/2016; invocando il principio del favor rei deduceva che la condotta doveva essere datata al più all'1/1/2016 e che quindi il delitto fosse prescritto già prima della sentenza di primo grado (24/01/2024). Lamentava inoltre vizi di motivazione in ordine alla determinazione della data dell'ultima minaccia, osservando che i testi non avrebbero specificato tale data e che alcuni testi avevano parlato di fatti del 2015 o “forse” del 2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la determinazione della Corte d'appello, la quale aveva individuato la consumazione della minaccia nella data del 22/11/2016, anche sulla base della querela (datata 23/11/2016) che riferiva espressamente un episodio minatorio e ingiurioso del 22/11/2016. Pertanto, alla data della pronuncia di primo grado (24/01/2024) il delitto non era ancora estinto per prescrizione. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma qualificante il reato di minaccia; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie e datata al 22/11/2016, con conseguente esclusione della prescrizione al momento della sentenza di primo grado.
Norma relativa alla molestia o disturbo alle persone; la Corte d'appello aveva riqualificato parte della condotta come molestia, e per talune fattispecie ha rilevato la prescrizione; la Cassazione ha confermato la corretta valutazione delle date riguardanti le fattispecie contestate.
Prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento; la Corte di Cassazione ha applicato questa disposizione.
principio del "favor rei"
Principio garantistico invocato dal ricorrente per ottenere una datazione più favorevole dell'atto criminoso; la Corte ha ritenuto che il principio non potesse prevalere sui chiari riferimenti temporali contenuti nella querela (episodio del 22/11/2016).
Massime di principio
- La data desumibile dalla querela o da documenti ufficiali che indicano l'episodio ha rilevanza probatoria significativa: se la querela indica una data precisa, quella data può essere considerata idonea a determinare il termine di prescrizione salvo prova contraria precisa.
- Il principio del favor rei non impone automaticamente la scelta della data più favorevole all'imputato quando esistano elementi documentali o dichiarazioni chiari e concreti che collocano l'evento in data certa.
- In caso di contestazione sulla data di consumazione del reato, è necessario dimostrare in modo specifico e convincente l'erronea determinazione temporale del giudice; vaghi riferimenti cronologici dei testi (es. "forse 2016") sono in genere insufficienti a spostare la datazione.
- La prescrizione va valutata confrontando la data di consumazione ritenuta probatoria dal giudice con le scadenze operative del reato e la data della pronuncia; una volta che il giudice ritiene provata una data anteriore/anteriore a quella prospettata dall'imputato, la prescrizione non è automaticamente riconosciuta.
- La soccombenza in Cassazione comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali per il ricorrente; ciò va considerato nella valutazione strategica di impugnare sentenze quando la questione è essenzialmente di fatto.
Testo integrale
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