Cassazione Penale, Sentenza n. 7508/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinta per prescrizione la responsabilità per alcuni fatti di appropriazione indebita fino al 18/08/2012 e aveva condannato l'imputato per le restanti condotte ex art. 646 c.p. Il ricorrente deduceva: 1) travisamento della prova (art. 606 lett. e) c.p.p.), contestando che non vi fosse prova che le somme dovute dai clienti morosi fossero state effettivamente incassate dallo stesso De Mita, e che le deposizioni citate non dimostrassero incassi; 2) vizio di motivazione e difetto della condizione di procedibilità a querela (art. 606 lett. b) c.p.p.), lamentando che la corte non avesse individuato quale dei soggetti giuridici coinvolti avesse effettivamente proposto la querela e chiedendo l'acquisizione della querela al fascicolo per verificare la rilevanza della condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che non sussista travisamento della prova: i giudici di merito, in valutazione conforme, hanno riconosciuto la responsabilità sulla base di plurimi e concordanti indizi secondo i quali De Mita gestiva in via esclusiva il servizio di recupero crediti, emetteva quietanze e risultava aver fatto figurare ancora dovuti importi in realtà già versati e documentati da fatture quietanziate. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato la tardività della doglianza relativa alla condizione di procedibilità a querela: la modifica normativa (D.Lgs. 10 maggio 2018) che ha introdotto la procedibilità a querela per determinati fatti doveva essere fatta valere in sede di appello e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione quando comporta accertamenti di fatto. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
lett. e): dedotta la violazione per travisamento della prova; la Corte richiede la cosiddetta "doppia conforme" o macroscopico travisamento per ammettere il motivo in cassazione. lett. b): dedotta la carenza di motivazione circa la querela; la Corte considera la questione tardiva se proposta per la prima volta in legittimità
norma sostanziale che disciplina il delitto di appropriazione indebita, reato per cui è stata inflitta la pena per le condotte non prescritte
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
consentita la sintesi dei motivi di ricorso secondo l'articolo richiamato, qui utilizzato per raggruppare i profili di doglianza
D.Lgs. 10 maggio 2018
con tale decreto legislativo è stato introdotto il regime di procedibilità a querela per talune ipotesi di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di prestazione d'opera; la Corte ritiene che la questione relativa alla procedibilità dovesse essere sollevata nei motivi di appello e non per la prima volta in cassazione
prevede la condanna per chi propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile al pagamento delle spese e, se del caso, di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte lo applica per liquidare euro 3.000,00
Massime di principio
- La censura per travisamento della prova in cassazione è ammissibile solo in presenza della "doppia conforme" o di un travisamento di macroscopica evidenza; non può essere utilizzata per rimettere in discussione valutazioni probatorie ordinarie effettuate dai giudici di merito
- Le prove indirette e l'insieme di indizi concordanti possono legittimare una condanna se dimostrano in modo coerente la gestione esclusiva di incassi e l'anomalia delle contabilizzazioni (es. quietanze rilasciate per fatture che risultano già pagate)
- Le questioni attinenti alla condizione di procedibilità (es. querela) vanno sollevate tempestivamente nel corso del processo nei motivi di impugnazione disponibili (appello) e non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione quando richiedono accertamenti di fatto
- Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare la fondatezza e la tempestività dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione
- In ipotesi di contestazione di incassi gestiti da un singolo operatore, è importante produrre documentazione diretta degli incassi (ricevute, quietanze, riscontri bancari) e, se si contesta la mancata imputazione delle somme, richiedere l'acquisizione di tali documenti in sede di gravame per evitare che la questione venga considerata non provata
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