Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34078/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo, non esaminando nel merito la censura relativa all’art. 129 c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 16 dicembre 2025, che aveva confermato la condanna di primo grado per la violazione dell’art. 349, comma 2, c.p. Ha dedotto la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 129 c.p.p. Il ricorso è stato presentato il 19 marzo 2026. La Corte ha rilevato che, essendo stata pronunciata la sentenza d’appello all’udienza del 16 dicembre 2025 con termine di 30 giorni per il deposito della motivazione, il termine di 45 giorni per ricorrere scadeva il 2 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 349, comma 2, c.p.

    con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen.

    La disposizione individua il reato per il quale era stata pronunciata la condanna confermata dalla Corte d’appello; la Corte di cassazione non ne ha esaminato la configurabilità.

  • art. 129 c.p.p.

    Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.

    La norma è richiamata come oggetto della censura difensiva, ma la Corte non ne valuta l’applicazione nel merito, avendo dichiarato il ricorso tardivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarato inammissibile il ricorso e non ravvisata l’assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, la Corte applica la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile; quando la sentenza d’appello è pronunciata con termine di 30 giorni per il deposito della motivazione, il termine di 45 giorni per impugnare decorre secondo tale regime.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.