Cassazione Civile, Sentenza n. 9839/2021 del 14/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Previti per il pagamento di un terzo delle spese per il rifacimento e l'impermeabilizzazione del lastrico solare. Il Previti deduceva che le deliberazioni assembleari che avevano disposto la ripartizione non prevedevano l'applicazione dell'art. 1126 c.c., che la deliberazione del 14 dicembre 1999 fosse nulla per mancata comunicazione di convocazione e che, comunque, egli non aveva uso esclusivo del lastrico, per cui la ripartizione avrebbe dovuto seguire le quote millesimali (art. 1123 c.c.). Inoltre si sono sollevati profili processuali sulla mancata comunicazione di un'ordinanza istruttoria resa fuori udienza.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. Le Sezioni Unite hanno: 1) dichiarato che la mancata comunicazione dell'ordinanza istruttoria resa fuori udienza determina nullità salvo che la nullità sia sanata per raggiungimento dello scopo (es. partecipazione all'udienza senza dedurre pregiudizio); 2) stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali il giudice può sindacare la nullità della deliberazione assembleare (anche d'ufficio) e può sindacare l'annullabilità purché questa sia dedotta in via di azione mediante domanda riconvenzionale proposta nei termini e nelle forme di legge (art. 1137 c.c.), mentre è inammissibile dedurre l'annullabilità in via di mera eccezione; 3) precisato che le deliberazioni che modificano, per il futuro, i criteri generali di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione sono nulle (richiedono consenso unanime), mentre le deliberazioni che, nell'esercizio delle attribuzioni assembleari, ripartiscono concretamente spese in violazione dei criteri legali o convenzionali sono, di regola, annullabili e vanno impugnate nei termini di legge. Sulla base di ciò la Corte ha ritenuto che le deliberazioni oggetto della controversia fossero, se viziate, annullabili e che il ricorrente non avesse esercitato l'azione di annullamento nelle forme e nei termini prescritti, con conseguente rigetto del ricorso. Spese compensate.
Norme richiamate
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti
L'art. 1137 disciplina l'azione di annullamento delle delibere. Le Sezioni Unite interpretano tale norma come il "modello legale" esclusivo per far valere l'annullabilità: l'annullabilità va esercitata in via di azione (anche in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione) entro il termine perentorio; non è consentito invocarla come semplice eccezione.
La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
La nullità derivante dalla mancata comunicazione di un atto (es. ordinanza fuori udienza) non è rilevabile se l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo, ad esempio perché la parte ha partecipato all'udienza senza dedurre pregiudizio.
Prevede l'obbligo di comunicazione al difensore delle ordinanze istruttorie rese fuori udienza; la mancata comunicazione può determinare nullità, salvo sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Stabilisce il criterio generale di ripartizione delle spese condominiali in proporzione al valore della proprietà; la violazione di criteri posti da questa norma può dare origine ad annullabilità o, in casi eccezionali, a nullità della deliberazione.
Disciplina i casi di uso esclusivo di parti comuni (es. lastrici solari) e la diversa ripartizione delle spese (es. un terzo a chi ha uso esclusivo); la corretta applicazione è questione di merito da valutare nei singoli casi e può essere oggetto di impugnazione se annullabile o di sindacato giudiziale se sussiste nullità.
Definisce le parti comuni dell'edificio; principio richiamato per delimitare le attribuzioni assembleari e la materia su cui possono deliberare i condomini.
Fonte generale sulle cause di nullità (es. illecito o impossibilità dell'oggetto); le Sezioni Unite richiamano il concetto generale di nullità per individuare i casi eccezionali in cui una delibera assembleare è radicalmente invalida.
Regola procedurale applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali e rilevante per verificare l'oggetto del giudizio di opposizione.
Norma sul procedimento di ingiunzione; richiamata nelle questioni processuali connesse all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Norma che consente alla Corte di cassazione di enunciare principi di diritto; le Sezioni Unite hanno formulato e dichiarato principi di diritto applicabili ai casi simili.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali il giudice può sindacare la NULLITÀ della delibera assembleare anche d'ufficio; la NULLITÀ è rilevabile in ogni tempo se ricorre un vizio radicale (es. mancanza di elementi essenziali, oggetto impossibile o contenuto illecito).
- L'ANNNULLABILITÀ della delibera (violazioni procedurali, vizi di forma o esercizio errato del potere assembleare che non esula dalle attribuzioni) deve essere fatta valere con l'azione di annullamento: può essere proposta in via principale o in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione, ma va esercitata nei termini perentori previsti dall'art. 1137 c.c.; non è ammessa come mera eccezione.
- Le deliberazioni che modificano i criteri generali di ripartizione delle spese (norme di criterio valide per il futuro) adottate a maggioranza sono NULL E e richiedono il consenso unanime; le deliberazioni che ripartiscono concretamente spese in violazione dei criteri legali o convenzionali sono, di regola, ANNULLABILI e vanno impugnate nei termini di legge.
- La mancata comunicazione di atti processuali (es. ordinanza istruttoria fuori udienza) può causare nullità ma questa è sanata quando l'atto ha raggiunto lo scopo: ad es., se la parte ha partecipato all'udienza fissata senza dedurre pregiudizio o chiedere rinvio.
- Per evitare moltiplicazione di giudizi e resistenza di giudicati contrastanti, chi intende contestare la ripartizione deliberata dall'assemblea dovrebbe proporre subito l'azione di annullamento (in via principale o riconvenzionale) rispettando termini e forme; diversamente il sindacato giudiziale dell'opposizione può limitarsi alla verifica dell'efficacia della delibera.
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