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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31325/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Nel corso di un procedimento in materia di stupefacenti, a seguito di perquisizione presso la sede di una società amministrata dall'indagato, il pubblico ministero disponeva sequestro probatorio di circa 218 kg di derivati della cannabis, di bilance, forni, lampade, presse e altri macchinari rinvenuti nei locali, nonché di telefoni cellulari di cinque persone presenti sul posto, diverse dal ricorrente. L'indagato proponeva riesame avverso il decreto di sequestro; il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta ritenendo, da un lato, che l'indagato non fosse legittimato a impugnare in proprio il sequestro di beni appartenenti alla società o di cellulari appartenenti ad altri soggetti e, dall'altro, che difettasse un interesse attuale e concreto, non essendo sufficiente il mero interesse difensivo a sottrarre i beni al compendio probatorio. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per erronea declaratoria di inammissibilità, sostenendo che l'indagato fosse legittimato a proporre riesame anche in nome proprio e che, quanto all'interesse, fosse sufficiente l'esigenza difensivo-processuale di impedire l'utilizzazione probatoria dei beni sequestrati nel procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha riconosciuto che il Tribunale aveva errato nel negare la legittimazione dell'indagato a proporre riesame del sequestro probatorio anche se i beni erano stati sequestrati alla società o a terzi; tuttavia ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse concreto e attuale all'impugnazione, perché il ricorrente aveva allegato soltanto un interesse a impedire l'ingresso del materiale sequestrato nel compendio probatorio, interesse ritenuto insufficiente. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 257 c.p.p.

    disciplina il riesame del sequestro probatorio; i soggetti legittimati comprendono l'imputato/indagato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla restituzione.

  • art. 322 c.p.p.

    richiamato come norma che, per il sequestro preventivo, individua i soggetti legittimati al riesame; la Corte la usa in chiave sistematica per affermare la necessità di legittimazione e interesse.

  • art. 568 c.p.p.

    stabilisce tassatività dei mezzi di impugnazione, legittimazione del soggetto espressamente autorizzato e necessità dell'interesse a impugnare.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    l'impugnazione è inammissibile se proposta da chi non è legittimato o non ha interesse.

  • art. 61 c.p.p.

    estende all'indagato le qualità dell'imputato ai fini della legittimazione al riesame.

  • art. 100 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per la questione della rappresentanza della società e della procura speciale, ma non decisivo nella decisione finale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel riesame del sequestro probatorio, l'indagato è legittimato a impugnare anche se non è il soggetto formalmente intestatario dei beni sequestrati, purché il mezzo di impugnazione sia riconosciuto dalla legge e sussista un interesse concreto e attuale.
  • La legittimazione all'impugnazione e l'interesse a impugnare sono requisiti distinti e concorrenti: la sola legittimazione non basta, e il difetto di interesse determina l'inammissibilità del riesame.
  • L'interesse a impugnare non coincide con il mero interesse a contestare la valutazione probatoria o a impedire astrattamente l'utilizzabilità del bene nel procedimento; occorre un pregiudizio attuale su una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento.
  • In materia di sequestro probatorio, l'interesse può sussistere quando la misura incide su posizioni concrete come la disponibilità esclusiva di dati o la riservatezza, ma deve essere specificamente allegato e non può essere solo ipotetico o difensivo in senso generico.
  • I procedimenti incidentali di riesame non possono essere utilizzati come strumento anticipatorio della decisione di merito sul processo principale, perché conservano piena autonomia rispetto a esso.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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