Sentenza del 28/03/2018 n. 7646 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di liquidazione e accertamento ICI relativo all'anno 2001, contestando la base imponibile utilizzata dal Comune per il complesso immobiliare Diga del Passante, classificabile nel gruppo catastale D. Secondo la ricorrente, dopo l'accatastamento effettuato nel 1999 mediante procedura Doc.fa. e la proposta di rendita per quindici unità immobiliari, l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata sulla rendita catastale ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, anziché sul valore contabile. Sono stati inoltre contestati l'insufficiente motivazione della sentenza, l'erronea individuazione della particella catastale e l'asserita carenza di prova del maggior valore accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate e connesse le tre censure. Il giudice d'appello aveva correttamente accertato, anche tramite informazioni acquisite dall'Agenzia del Territorio, che al 1° gennaio dell'anno d'imposta il complesso immobiliare, e in particolare il cespite principale indicato nell'avviso, non risultava fornito di una rendita catastale annotata negli atti catastali. La sola presentazione della procedura Doc.fa. e della rendita proposta non è stata ritenuta sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare l'avvenuta iscrizione catastale con attribuzione di rendita. Pertanto, era legittimo applicare il criterio del valore contabile previsto per i fabbricati del gruppo D privi di rendita, con rideterminazione della base imponibile già effettuata dal giudice di primo grado. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
Per i fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita, la base imponibile ICI è determinata sulla base della rendita catastale secondo i criteri di legge.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, posseduti da imprese, distintamente contabilizzati e privi di rendita catastale, la base imponibile è determinata sul valore risultante dalle scritture contabili, fino all'anno di attribuzione della rendita.
D.M. n. 701 del 1994, procedura Doc.fa.
La procedura consente al contribuente di proporre categoria e rendita catastale. La rendita proposta resta provvisoria fino alla determinazione definitiva da parte dell'Ufficio e, da sola, non prova necessariamente che la rendita sia stata iscritta negli atti catastali.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11
Il Comune può utilizzare dati comunque acquisiti per l'attività di liquidazione e accertamento dell'ICI, inclusi i dati risultanti dalla procedura Doc.fa., senza necessità di una preventiva notifica della rendita catastale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Il giudice tributario può acquisire d'ufficio informazioni e mezzi di prova, in funzione integrativa degli elementi già presenti nel processo, quando siano necessarie per superare incertezze fattuali.
Il giudice può richiedere d'ufficio informazioni alla pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'acquisizione di dati catastali dall'Agenzia del Territorio ha consentito di verificare l'assenza della rendita.
La rinuncia alla procura da parte del difensore non produce effetti interruttivi o invalidanti nel giudizio di cassazione, in applicazione del principio di perpetuatio dell'ufficio difensivo.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 3160/2011
Il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili (...) vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario (...) diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale.
La richiesta di attribuzione della rendita segna il passaggio al sistema catastale, ma fino all'effettiva iscrizione con attribuzione della rendita il contribuente può continuare ad applicare provvisoriamente il criterio contabile. L'eventuale rendita successiva può determinare sia un maggior pagamento sia il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, nei termini di legge.
Massime di principio
- Per i fabbricati del gruppo catastale D privi di rendita, posseduti da un'impresa e distintamente contabilizzati, l'ICI può essere determinata sulla base del valore contabile fino all'attribuzione della rendita catastale.
- La presentazione della pratica Doc.fa. o della rendita proposta non equivale necessariamente all'effettiva iscrizione catastale con attribuzione della rendita: occorre verificare la situazione risultante dagli atti catastali alla data rilevante per l'imposta.
- Quando la rendita non risulta attribuita o annotata al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, il Comune può legittimamente applicare il criterio del valore contabile, purché l'accertamento sia fondato su dati verificabili.
- La corretta identificazione catastale del bene è decisiva: se il cespite indicato nell'avviso non risulta associato alla particella o alla rendita invocata dal contribuente, prevalgono gli accertamenti catastali ufficiali acquisiti nel processo.
- Il giudice tributario può acquisire d'ufficio informazioni catastali per chiarire le circostanze controverse, senza che ciò costituisca automaticamente una sostituzione all'onere probatorio delle parti.
- L'eventuale attribuzione successiva della rendita può comportare una diversa quantificazione dell'imposta, con possibile richiesta di rimborso o recupero della maggiore imposta secondo i termini previsti dalla legge.
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