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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23540/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica autorità)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro, in sede di misure di prevenzione, aveva confermato il decreto del Tribunale di Vibo Valentia che applicava alla persona interessata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni. Il ricorso per cassazione conteneva un unico motivo, formalmente prospettato anche come erronea applicazione della legge penale, ma in realtà diretto a contestare il merito della motivazione del provvedimento impugnato, in particolare il giudizio di pericolosità e la sua attualità. La Suprema Corte rileva che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge; inoltre, quanto alla motivazione, è deducibile solo l'inesistenza o la mera apparenza della stessa, non la semplice insufficienza o la presunta sottovalutazione di deduzioni difensive. Nel caso concreto, la Corte di appello aveva motivato in modo ampio sul punto e il ricorrente non si era confrontato con tali argomentazioni.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

  • art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Norma previgente richiamata quale base del limitato sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione.

  • art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamo normativo utilizzato per ricostruire il regime del ricorso per cassazione in materia di prevenzione personale.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione non è deducibile nel procedimento di prevenzione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, configurabile come violazione dell'obbligo di decreto motivato.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Impone al giudice d'appello di provvedere con decreto motivato; la sua violazione può rilevare solo quando la motivazione sia inesistente o apparente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è circoscritto alla sola violazione di legge, con esclusione delle censure di merito sulla motivazione.
  • La deduzione del vizio motivazionale è ammissibile soltanto quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente; non basta lamentare una diversa valutazione degli elementi già considerati dal giudice di merito.
  • Non integra vizio denunciabile in cassazione la pretesa sottovalutazione di argomenti difensivi quando essi risultino comunque esaminati o assorbiti nella motivazione del provvedimento impugnato.
  • In tema di sorveglianza speciale, il giudizio di pericolosità e la sua attualità appartengono al merito; in cassazione resta scrutinabile solo la correttezza giuridica del provvedimento e la presenza di una motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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