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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36340/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, al notaio delegato alla vendita era stato inizialmente liquidato un compenso con un primo decreto del giudice dell'esecuzione. Successivamente lo stesso giudice aveva revocato d'ufficio quel decreto e aveva emesso un secondo provvedimento di liquidazione per un importo maggiore. La parte tenuta a sopportare il costo della liquidazione ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, sostenendo che il giudice avesse esaurito la propria potestas iudicandi con il primo decreto e che non potesse revocarlo d'ufficio né emetterne uno nuovo. In cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali e costituzionali perché il giudice non poteva revocare il precedente decreto e riaprire la liquidazione; 2) difetto di motivazione/violazione del D.P.R. 115/2002 per mancata indicazione dei criteri e delle singole prestazioni; 3) ultrapetizione e carenza di presupposti per avere liquidato un importo superiore a quello richiesto dal notaio, applicando una maggiorazione per complessità non dovuta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario abbia natura giurisdizionale e che, una volta emesso, non sia revocabile d'ufficio dal giudice, il quale consuma il proprio potere decisorio. Di conseguenza, è illegittimo anche il successivo decreto di nuova liquidazione adottato senza una valida base processuale. La Corte ha inoltre osservato che l'argomento del tribunale sulla mancata contestazione della revoca del primo decreto non era condivisibile, perché la parte aveva dedotto proprio l'illegittimità di tale revoca e, comunque, essa doveva considerarsi tamquam non esset. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Piacenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    L'opposizione è il rimedio attraverso cui può essere modificato il decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario; fuori da tale rimedio il decreto non è revocabile d'ufficio dal giudice.

  • art. 168 D.P.R. 115/2002

    Richiamato come norma sulla liquidazione del compenso; il ricorrente lamentava che il tribunale avesse determinato un importo globale senza indicare criteri e singole prestazioni.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Invocato per il vizio di motivazione apparente o mancante del provvedimento di liquidazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere che il giudice avesse liquidato oltre la richiesta della parte, incorrendo in ultrapetizione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione e giusto processo.

  • art. 6 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a presidio delle garanzie del giusto processo.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato nella fase di trattazione in camera di consiglio per la definizione accelerata del ricorso.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per la possibile decisione in camera di consiglio del ricorso manifestamente fondato.

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice ha natura giurisdizionale e, una volta emesso, non è liberamente revocabile o sostituibile d'ufficio dal giudice che lo ha pronunciato.
  • Il potere del giudice sulla liquidazione del compenso si consuma con il primo provvedimento; eventuali errori possono essere fatti valere solo con l'opposizione prevista dall'art. 170 D.P.R. 115/2002.
  • Un successivo decreto di liquidazione adottato dopo una revoca d'ufficio del primo decreto è radicalmente viziato se manca un valido potere del giudice di procedere nuovamente alla liquidazione.
  • La mancata impugnazione autonoma del provvedimento di revoca non preclude la censura dell'illegittimità della seconda liquidazione quando tale revoca sia stata dedotta come inesistente o illegittima nel ricorso oppositivo.
  • Quando il primo motivo di ricorso comporta la cassazione integrale del provvedimento impugnato, le censure ulteriori restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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