Cassazione Penale, Sentenza n. 3704/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 25/05/2022 che rigettava la richiesta di annullamento o sospensione dell'ordine di demolizione (emesso il 30/06/2010 in esecuzione di sentenza penale irrevocabile del 28/03/2006) relativo a due unità immobiliari abusive realizzate in sopraelevazione per 220 mq. I motivi di ricorso in cassazione: (1) violazione dell'art.34 d.P.R. n.380/2001, deducendo che la demolizione delle opere abusive (trasformazione del sottotetto) avrebbe potuto compromettere la staticità dell'intero fabbricato e andava disposta consulenza tecnica, ovvero applicata la procedura di fiscalizzazione; (2) violazione degli artt.32 e 47 Cost. e art.8 CEDU, invocando il bilanciamento tra legalità e tutela dei diritti fondamentali della casa familiare richiamando giurisprudenza CEDU; (3) omissione di risposta prevista dall'art.125 comma 3 c.p.p. rispetto alle questioni sollevate nell'incidente di esecuzione, in particolare sulla proporzionalità della misura trattandosi di abitazione unica e sull'affidamento maturato per la lunga inerzia esecutiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e aspecifica: i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti sul rischio di compromissione statica, e la salvaguardia della staticità e la delimitazione delle opere da rimuovere spettano alla fase esecutiva (con eventuale consulenza tecnica in esecuzione). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordine di demolizione di immobili abusivi non contrasta in astratto con l'art.8 CEDU; tuttavia il giudice dell'esecuzione deve valutare il principio di proporzionalità e la possibilità di regolarizzazione o soluzioni abitative alternative, onere che i ricorrenti non hanno assolto. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto non sufficientemente specificato quale fosse il mancato esame delle questioni e ha escluso che la mera inerzia nell'esecuzione legittimi una sanatoria tacita. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e, non essendo il ricorso ritenuto presentato con dolo o colpa grave, è stata comunque fissata una somma equitativa di euro 3.000 a carico di ciascun ricorrente in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I ricorrenti sostenevano che l'ordine demolitorio riguarda le sole opere abusive e non l'intero fabbricato; la Corte però ha ritenuto che, sebbene la valutazione dell'eseguibilità e della salvaguardia della statica richieda elementi tecnici, i rilievi vanno specificati concretamente e le questioni tecniche si affrontano nella fase esecutiva.
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.)
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l'ordine di demolizione non viola in astratto il diritto al rispetto della vita privata e familiare; occorre un bilanciamento proporzionale che il giudice dell'esecuzione deve valutare caso per caso (tempi per regolarizzare, reperimento di soluzioni abitative, impatto su minori, ecc.).
art. 32 e art. 47 Costituzione
Richiamate dalla difesa in funzione di tutela di diritti fondamentali; la Corte ha osservato che tali principi richiedono il contemperamento con l'interesse pubblico al ripristino dell'ordine urbanistico, ma la loro efficacia richiede allegazioni concrete e specifiche.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
I ricorrenti lamentavano omissione di risposta a questioni sollevate nell'incidente di esecuzione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non chiaro quali rilievi non siano stati esaminati, con ciò escludendo la violazione invocata.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi.
Sentenze CEDU richiamate (Ivanova e Cherkezov, Kaminskas)
La Corte nazionale interpreta tali decisioni come fonte per il principio di proporzionalità nella materia delle demolizioni, imponendo al giudice di considerare la possibilità di regolarizzazione e le esigenze abitative concrete prima dell'esecuzione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione di somme da versare alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha utilizzata per motivare l'irrogazione della somma equitativa di euro 3.000 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- Per contestare un ordine di demolizione occorre allegare elementi concreti e specifici: relazioni tecniche o consulenze che provino il rischio reale per la staticità o danni non ipotetici; mere asserzioni generiche sono inammissibili.
- Il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art.8 CEDU) non garantisce un diritto assoluto a permanere in un immobile abusivo; tuttavia il giudice dell'esecuzione deve operare un bilanciamento di proporzionalità valutando la possibilità di regolarizzazione e la situazione abitativa del soggetto.
- La fase esecutiva è il momento appropriato per le questioni tecniche e per adottare cautele (CTU, modalità di demolizione che salvaguardino la staticità); le difficoltà pratiche di esecuzione non determinano automaticamente la revoca o sospensione dell'ordine demolitorio senza prova concreta.
- La lunga inerzia dell'autorità nell'esecuzione non costituisce, di per sé, titolo per una sanatoria tacita o per consolidare un affidamento legittimo: l'illegittimità accertata con sentenza definitiva mantiene i suoi effetti, salvo che il privato provi cambiamenti rilevanti e giustificazioni concrete.
- Chi propone ricorso senza adeguata specificazione dei profili di illegittimità rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese processuali e di eventuali somme a titolo di ammenda; pertanto valutare preliminarmente la necessità e la solidità delle prove tecniche prima di impugnare.
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