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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11423/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto pluriaggravato, già confermata in appello con rideterminazione della pena, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, pur rideterminando la pena, aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe omesso o male valutato elementi favorevoli alla concessione del beneficio. La Suprema Corte ha rilevato che la doglianza riproduceva in modo sostanzialmente pedissequo le argomentazioni già svolte in appello, senza una critica argomentata della motivazione della sentenza impugnata, e che comunque la motivazione di merito era adeguata e non illogica, avendo valorizzato il ridimensionamento della confessione e altri elementi personali e fattuali ritenuti ostativi al trattamento di favore.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza è inammissibile quando è meramente apparente, cioè quando non svolge una critica argomentata e puntuale della decisione di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha dato conto, in modo non illogico, degli elementi decisivi posti a base della valutazione, anche senza esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti.
  • Ai fini dell'art. 62-bis c.p., la confessione dell'imputato può essere ridimensionata nella sua portata dal giudice di merito in presenza di ulteriori elementi personali e fattuali sfavorevoli.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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