Cassazione Penale, Sentenza n. 36872/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. per reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini extracomunitari mediante documenti falsi (matrimoni fittizi, certificati di residenza e stato di famiglia). La difesa ha dedotto: (i) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, sostenendo che la PACE aveva ammesso solo un matrimonio fittizio (capo 16) e che il suo coinvolgimento negli altri episodi era episodico e occasionale; (ii) errore sul numero delle imputazioni attribuitele (contestazione di capi non riferibili alla ricorrente); (iii) in subordine, che al massimo si sarebbe trattato di un concorso esterno, non di partecipazione associativa stabile; (iv) omessa valutazione di una memoria difensiva depositata in sede di riesame (memoria non allegata).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure della difesa fossero in gran parte valutazioni rivalutative della piattaforma indiziaria e dunque inammissibili in cassazione, avendo il Tribunale del Riesame fondato la sua decisione su un insieme di prove (intercettazioni telefoniche e ambientali, documentazione, videoriprese) che delineano un sistema organizzato di matrimoni di comodo. Ha inoltre osservato che la difesa non aveva specificamente dedotto nelle impugnazioni le doglianze sulle esigenze cautelari, rendendo quel motivo inammissibile; e che, comunque, l'occasionalità dedotta dalla difesa era smentita dalla ricostruzione probatoria. Il motivo relativo alla mancata valutazione della memoria difensiva è stato ritenuto generico, in quanto la memoria non era allegata e non era indicato in che cosa consisterebbe la novità decisiva. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione)
artt. 12, comma 5 e 5, comma 8-bis
Le norme sono state richiamate per inquadrare i reati contestati: favoreggiamento della permanenza illegale mediante produzione di documenti falsi (matrimoni e certificati) finalizzati al rilascio del permesso di soggiorno. La Corte non discute il significato della norma ma conferma la rilevanza degli episodi contestati ai fini dell'accertamento indiziario.
Art. 309 c.p.p. disciplina il riesame delle misure cautelari: il ricorso in Cassazione era proposto avverso ordinanza del Tribunale del Riesame ai sensi di tale norma; la Corte ricorda che censure puramente rivalutative della prova sono inammissibili.
Art. 616 c.p.p. è richiamato per la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 17798 del 22/3/2019, e Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022
Richiamati principi secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva rileva solo se la memoria stessa contiene censure autonome, specifiche e decisive non già riproposizioni di argomenti già svolti; la Corte ha applicato tale criterio per dichiarare generica la doglianza relativa alla memoria non allegata.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata con riferimento al criterio di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, a fini della condanna alla somma per la cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari che si limiti a rimettere in discussione la valutazione degli elementi di prova svolta dal giudice di merito rischia l'inammissibilità: Cassazione non è sede di rivalutazione libresca della prova.
- Se si contesta l'insussistenza della partecipazione associativa, è necessario indicare con precisione quali elementi probatori sarebbero viziati o assenti; affermazioni generiche sulla brevità del coinvolgimento o sull'episodicità senza dati probatori specifici sono deboli davanti alla Corte.
- Le ammissioni dell'imputato a un singolo episodio non escludono automaticamente l'accertamento di una partecipazione associativa se sussistono altre fonti di prova (intercettazioni, documenti, riprese) che delineano un'attività organizzata.
- Per far valere l'omessa considerazione di documenti o memorie, è obbligatorio allegare al ricorso le memorie/documenti omessi e spiegare puntualmente in che cosa la loro valutazione avrebbe inciso decisivamente sulla decisione; altrimenti la censura è generica e inammissibile.
- Le doglianze sulle esigenze cautelari devono essere formulate con chiarezza e, se possibile, già in sede di riesame; nella cassazione cautelare la mancata deduzione preventiva può rendere il motivo inammissibile.
- Contestare il numero o la qualificazione di capi di imputazione richiede una precisa chiarificazione e, se fondata su errori materiali nell'ordinanza, la prova documentale dell'errore; altrimenti la Corte tende a confermare la valutazione del giudice di merito.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna per spese e somme alla cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto manifestamente inammissibile o privo di adeguata diligenza.
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